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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24353/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello per mancato deposito della dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente deduceva due motivi: (1) vizio di violazione di legge e di doglianza interpretativa sostenendo che una elezione/dichiarazione di domicilio preesistente e persistente (anche presso il difensore fiduciario) dovrebbe essere valida ai fini di ammissibilità dell'appello, richiamando gli artt. 157-bis, 157-ter, 162 e 164 c.p.p.; (2) illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. rispetto agli artt. 3 e 117 Cost. (e principi sovranazionali, ex art. 14 par.5 Patto ICCPR e Protocollo n.7 CEDU) per trattamento irragionevolmente differenziato e per violazione dei diritti di accesso alla giurisdizione e al riesame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 581, comma 1-ter, introdotto dal d.lgs. n.150/2022, costituisca una condizione formale di ammissibilità dell'impugnazione: la dichiarazione o elezione di domicilio deve essere depositata con l'atto di impugnazione, anche se era stata effettuata in precedenza, perché la precedente elezione non ha più durata estesa ai gradi successivi. La Corte ha motivato la disposizione con esigenze di certezza della conoscenza del processo, di tempestiva notifica del decreto di citazione a giudizio e di ragionevole durata del procedimento, ritenendo l'onere proporzionato e non in contrasto con i parametri costituzionali e convenzionali. Ha quindi escluso la manifesta fondatezza della questione di costituzionalità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio

    La Corte interpreta la norma come un'ulteriore condizione di ammissibilità: la dichiarazione/elezione di domicilio deve essere depositata con l'atto di impugnazione anche se era stata effettuata precedentemente, dato che la precedente determinazione non ha più efficacia illimitata per i gradi successivi.

  • D.lgs. n.150 del 2022 (Riforma Cartabia)

    Fonte della modifica normativa che ha introdotto l'art. 581, comma 1-ter; la riforma mira alla speditezza, certezza delle notifiche e aggiornamento del domicilio dell'imputato.

  • art. 164, cod. proc. pen.

    Norma sull'efficacia della determinazione del domicilio; la Corte chiarisce che la nuova formulazione non garantisce più una durata "illimitata" della precedente elezione di domicilio nei gradi successivi, pertanto non ostacola l'applicazione dell'art. 581, comma 1-ter.

  • art. 157-ter, cod. proc. pen.

    Disciplina le notificazioni degli avvisi e delle citazioni a giudizio; rilevante per l'obbligo di eseguire la notifica della citazione a giudizio all'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto, collegandosi all'esigenza di depositare un domicilio aggiornato con l'impugnazione.

  • art. 157-bis, cod. proc. pen.

    Regola le notificazioni al difensore; la Corte distingue tra notifiche al difensore (intermedie) e la notificazione personale della citazione a giudizio per il grado d'appello, sottolineando che l'elezione al difensore non sostituisce l'adempimento richiesto dall'art. 581, comma 1-ter.

  • art. 601 e art. 161, cod. proc. pen.

    Richiamati come norme che disciplinano la notificazione degli atti introduttivi e la possibilità di utilizzare il domicilio dichiarato o eletto per tali notificazioni; servono a spiegare la funzione pratica dell'elezione/dichiarazione di domicilio aggiornata.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente per la presunta discriminazione tra situazioni omogenee (elezione/dichiarazione preesistente vs. contestuale all'impugnazione); la Corte ha ritenuto che la differenziazione normativa è giustificata e non irragionevole.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato in relazione all'obbligo di conformità ai principi sovranazionali (Patto ICCPR, Protocollo n.7 CEDU); la Corte ha ritenuto che la disposizione è compatibile con tali obblighi e con il diritto al riesame.

  • art. 111 Cost. e art. 6 CEDU

    Richiami ai principi di ragionevole durata del processo e al diritto ad un giusto processo; la Corte ha valutato il requisito di deposito come proporzionato per garantire la conoscenza effettiva delle fasi processuali e il diritto di difesa.

Massime di principio

  • L'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., va interpretato come requisito formale di ammissibilità: la dichiarazione o elezione di domicilio deve essere depositata con l'atto di impugnazione anche se era stata effettuata in precedenza nel grado istruttorio o di primo grado.
  • Una elezione o dichiarazione di domicilio depositata prima della sentenza di primo grado non sostituisce l'obbligo di ripetere/aggiornare tale indicazione contestualmente all'appello; senza il deposito l'impugnazione è inammissibile.
  • La finalità della norma è garantire la certezza della conoscenza del processo e la tempestiva notifica del decreto di citazione a giudizio nel grado di appello; pertanto il requisito è ritenuto proporzionato e compatibile con Costituzione e CEDU.
  • In casi analoghi, difesa e imputato devono provvedere a depositare/esibire la dichiarazione o elezione di domicilio al momento della proposizione dell'impugnazione per evitare inammissibilità e sanzioni economiche.
  • Le contestazioni di incostituzionalità sull'obbligo di deposito di nuova elezione/dichiarazione di domicilio sono, alla luce della giurisprudenza consolidata della Cassazione, difficilmente fondate se non si dimostra un eccesso di formalismo non proporzionato o un errore in capo alla cancelleria che abbia reso inefficace un domicilio validamente depositato.
  • Operativamente: prima di depositare un atto di impugnazione verificare lo stato del fascicolo, aggiornare/elettere domicilio (anche presso il difensore) formalmente e conservare la ricevuta di deposito; in presenza di dubbi procedurali, sollevare tempestivamente eccezioni e, se necessario, acquisire conferma formale dalla cancelleria.

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