Cassazione Penale, Sentenza n. 41607/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ingrassetto ha impugnato il rigetto della richiesta di colloqui ordinari e telefonici. Ha dedotto nullità per difetto assoluto di motivazione: il GIP ha motivato il rigetto unicamente richiamando il "parere contrario" del pubblico ministero, attribuendo a tale parere valore decisivo. Orbene, il parere del pubblico ministero non è vincolante e, nel caso di specie, anche il parere del p.m. era privo di qualsiasi motivazione, essendosi limitato a comunicare un "parere contrario".
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo l'impugnazione fondata per carenza dei requisiti minimi di motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3, c.p.p. Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Marsala, con la precisazione che il giudice dovrà motivare compiutamente la decisione e non potrà limitarsi a richiamare un parere del p.m. privo di argomentazione. Il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111, comma 7
I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti sono impugnabili in Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.; tali provvedimenti possono essere soggetti a ricorso per cassazione e non rientrano nell'appello ex art. 310 c.p.p.
Codice di procedura penale, art. 310
I provvedimenti sulle istanze di colloquio non sono appellabili ex art. 310 c.p.p., non potendo essere considerati ordinanze in materia di misure cautelari.
Codice di procedura penale, art. 125, comma 3
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Impone i requisiti minimi della motivazione delle decisioni. La motivazione non può consistere nel mero richiamo a un parere del pubblico ministero privo di argomentazioni; se si usa la motivazione per relationem, la fonte richiamata deve essere a sua volta adeguatamente motivata.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 4, n. 17696 del 28/03/2024; Sez. 5, n. 8798 del 04/07/2013; Sez. 2, n. 23760 del 06/05/2015; Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015
La giurisprudenza ricorda che le decisioni sulle istanze di colloquio sono ricorribili in Cassazione e specifica che tali provvedimenti non introducono divieti assoluti di comunicazione ma valutano se i divieti connessi alla custodia cautelare possano essere rimossi; conferma inoltre la necessità di motivazione autonoma del giudice.
Massime di principio
- I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti sono impugnabili per cassazione (art. 111, comma 7 Cost.) e non tramite l'appello ex art. 310 c.p.p.
- Il parere del pubblico ministero non è vincolante: il giudice deve sempre fornire una motivazione autonoma e adeguata.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il documento o il parere richiamato è esso stesso adeguatamente motivato; non è sufficiente richiamare un "parere contrario" privo di contenuto argomentativo.
- La mancata o insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3, c.p.p. determina l'annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo giudizio.
- In casi simili il giudice deve bilanciare la tutela della sicurezza (interessi pubblici) con i diritti del detenuto e spiegare concretamente i motivi del diniego dei colloqui o delle telefonate.
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