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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6705/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva proposto dichiarazione di ricusazione nei confronti dei magistrati Brigida Cavasino e Gilda Romano del Tribunale di Vibo Valentia nel processo "Rinascita-Scott", sostenendo che gli stessi avevano già partecipato al giudizio nel processo c.d. "Nemea" (dove era stato valutato il ruolo di Luigi Mancuso) e che tale circostanza creava motivo di sospetto. La Corte di appello aveva dichiarato la ricusazione tardiva, considerando decorso il termine di tre giorni dalla data in cui sarebbe divenuta nota la causa di ricusazione (con riferimento al deposito della motivazione della sentenza "Nemea" del 5/03/2021). In Cassazione il difensore deduceva nulità dell'ordinanza per violazione degli artt. 37 e 38 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il dies a quo deve decorrere dalla effettiva conoscenza e non dalla mera conoscibilità della causa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e manifestamente infondato. Ha ritenuto che il motivo proposto non fosse adeguatamente specificato (mancata allegazione puntuale della data in cui il ricorrente ebbe conoscenza della causa di ricusazione: ad es. se dalla dichiarazione del coimputato Accorinti in udienza o da deposito in cancelleria), onere che grava sul ricorrente trattandosi di questione di ammissibilità. La Corte ha confermato il giudizio di intempestività della dichiarazione di ricusazione, pur osservando che il dies a quo indicato dalla Corte d'appello poteva essere diverso; ha inoltre escluso l'automatica applicabilità della sentenza della Corte costituzionale n. 371/1996 al caso di specie, rilevando che la precedente decisione non comporta necessariamente pregiudizio per tutti gli imputati di un'associazione quando la posizione del singolo non sia stata valutata nel precedente processo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare in favore della cassa delle ammende la somma di euro 1.500,00.

Norme richiamate

  • art. 38 cod. proc. pen.

    La dichiarazione di ricusazione deve essere proposta entro la fase delle questioni preliminari; se la causa si manifesta successivamente, entro tre giorni dalla conoscenza; se la causa emerge in udienza la dichiarazione va proposta prima della chiusura dell'udienza. La Corte ha applicato tale criterio richiedendo la prova della effettiva conoscenza del motivo da parte del ricorrente.

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma di riferimento sulle cause di ricusazione/astensione; la Corte ha ritenuto la censura generica e non adeguatamente ancorata alle ipotesi previste.

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) e c)

    Norma che disciplina i motivi di cassazione dedotti dal difensore; la Corte ha ritenuto che i motivi proposti fossero aspecifici e, quindi, non idonei ai sensi di tali lett. per ottenere la riforma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento di cassazione; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 371 del 1996

    La Corte ha precisato che tale pronuncia non è automaticamente applicabile a tutti i casi di reato a concorso necessario: riguarda l'ipotesi peculiare in cui la sentenza precedente abbia valutato la posizione dell'imputato in modo da implicare necessariamente la responsabilità degli altri. Non ricorrevano tali condizioni nel caso esaminato.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla determinazione delle ammende; la Corte ha disposto l'ammenda equitativa di euro 1.500,00, ritenendo però che il ricorso non fosse stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La dichiarazione di ricusazione è soggetta a termini rigidi: va proposta entro le questioni preliminari del dibattimento o, se la causa emerge successivamente, entro tre giorni dalla effettiva conoscenza della causa; se la causa emerge in udienza, prima della chiusura dell'udienza.
  • Il dies a quo per il termine di tre giorni è l'effettiva conoscenza della causa di ricusazione da parte della parte interessata, non la mera conoscibilità; però il ricorrente ha l'onere di allegare puntualmente quando ha avuto tale conoscenza: la mancata allegazione rende la censura generica e inammissibile.
  • La circostanza che un giudice abbia partecipato ad un precedente giudizio contro altri coimputati non costituisce automaticamente causa di ricusazione per tutti: occorre che nella precedente pronuncia sia stata valutata la posizione del ricorrente in modo tale da determinare un pregiudizio o un giudizio già espresso sulla sua responsabilità.
  • Le impugnazioni che non specificano chiaramente i fatti temporali (quando è sorta la conoscenza, come è pervenuta la notizia, ecc.) sono vulnerabili per aspecificità e possono essere dichiarate inammissibili anche se basate su profili sostanziali potenzialmente rilevanti.
  • Nel dubbio sulla tempestività della ricusazione, la parte resistente (o il giudice di merito) può operare valutazioni sul momento della conoscenza, ma il ricorrente deve comunque fornire elementi probatori o allegazioni precise a sostegno della tempestività.

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