Cassazione Penale, Ordinanza n. 17321/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 25 ottobre 2024. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato contestato, valorizzando anche la recidiva e negando le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; inoltre, la difesa lamentava anche il mancato riconoscimento della pena sostitutiva ex art. 20-bis d.lgs. n. 150/2022. I motivi dedotti erano quattro: 1) insufficienza di prova e difformità della condotta di reato rispetto all'imputazione; 2) illegittima rilevazione della recidiva; 3) omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante comune di minore gravità del danno; 4) mancata concessione della pena sostitutiva, questione non trattata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché sollecitava una rivalutazione del compendio probatorio e della motivazione di merito; ha ritenuto il secondo motivo non deducibile in legittimità e comunque manifestamente infondato, osservando che la recidiva va valutata in concreto alla luce dell'art. 133 c.p. e del rapporto tra precedente condotta e reato sub iudice; ha ritenuto il terzo motivo non consentito e manifestamente infondato, richiamando il principio per cui il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato se il giudice considera gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; ha ritenuto il quarto motivo non deducibile perché relativo a questione non devoluta con l'appello né discussa in udienza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La valutazione della recidiva e della misura della sanzione richiede un esame concreto del rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta sia indicativa di perdurante inclinazione al delitto e abbia inciso come fattore criminogeno.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito motiva valorizzando gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
L'attenuante comune è stata oggetto di censura, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e manifestamente infondato in presenza di motivazione di merito non illogica.
art. 20-bis d.lgs. n. 150/2022
La relativa questione non è deducibile in cassazione se non è stata già devoluta con l'appello o comunque discussa in udienza.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio né un controllo che si traduca nel sovrapporre una diversa lettura delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice di merito.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato ai vizi logici o giuridici manifesti; è inammissibile la censura che miri a sostituire il giudizio di merito con una diversa ricostruzione dei fatti.
- La recidiva non può essere applicata in modo automatico sulla sola base della gravità del fatto o della distanza temporale dalle precedenti condanne, ma deve essere valutata in concreto alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., verificando l'effettiva capacità criminogena delle precedenti condotte.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque significativi; non è necessario confutare espressamente ogni elemento favorevole o sfavorevole allegato dalla difesa.
- In cassazione non sono deducibili questioni nuove, non devolute in appello o non oggetto di conclusioni in udienza, neppure se successivamente sviluppate in modo più specifico nel ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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