Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 18065/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo il motivo unico aspecifico e manifestamente infondato perché non correlato alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due ricorsi distinti, proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia del 15/04/2025, sono stati trattati congiuntamente perché fondati sulle medesime doglianze. L'unico motivo deduceva la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati contestati, ma la censura è stata ritenuta generica e priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., perché non indicava ragioni di diritto e dati di fatto idonei a sorreggere le richieste e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha osservato che il provvedimento di appello non si limitava a un mero richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, ma conteneva una autonoma e approfondita motivazione, richiamando in particolare la circostanza che entrambi gli imputati risultavano intestatari dei conti correnti sui quali erano confluite le somme derivanti dalle condotte decettive, elemento valorizzato come conferma del loro diretto coinvolgimento nella truffa aggravata e nella sostituzione di persona; sono state inoltre considerate indimostrate e inverosimili le spiegazioni difensive circa l'uso della carta ricaricabile da parte di un soggetto ignoto.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, corredati di ragioni di diritto e dati di fatto; la loro mancanza comporta inammissibilità per aspecificità.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo, inclusa l'assenza di correlazione con la decisione impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La mancanza di specificità del motivo di ricorso non coincide solo con la genericità in senso stretto, ma ricorre anche quando la censura non si confronta con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • In sede di legittimità, la critica alla motivazione è inammissibile se si limita a enunciazioni apodittiche o a rilievi astratti, senza indicare puntualmente gli errori di fatto o di diritto della decisione impugnata.
  • Non è sufficiente dedurre che la Corte territoriale abbia motivato per relationem se la sentenza di appello contiene invece una autonoma e approfondita motivazione sui punti decisivi della responsabilità.
  • L'inammissibilità del ricorso può derivare tanto dalla mancanza del motivo quanto dalla sua totale non attinenza al decisum della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.