Cassazione Civile, Ordinanza n. 31211/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Due persone hanno promosso revocazione contro una precedente sentenza di primo grado che, nel contenzioso relativo a due rapporti di mutuo, aveva definito anche domande di restituzione per somme rilevanti. La revocazione era fondata sull’assunto che il difensore della banca avesse materialmente alterato, dopo il deposito in cancelleria, la comparsa di risposta e una memoria ex art. 183 c.p.c., inserendovi una domanda di condanna alla restituzione che non risultava negli atti originariamente scambiati. In primo grado la revocazione era stata dichiarata inammissibile per uno dei ricorrenti perché proposta prima del passaggio in giudicato della sentenza, e infondata per l’altra per mancata produzione degli originali degli atti asseritamente falsificati. In appello la decisione era stata confermata: per il primo ricorrente per la pendenza del termine di impugnazione ordinaria; per la seconda per l’assenza degli originali e per la ritenuta insufficienza del mero raffronto tra copie del fascicolo d’ufficio e copie di parte. In Cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione delle norme sul ruolo del cancelliere e sulla formazione/conservazione del fascicolo, nonché delle norme processuali sulla prova e sul principio di non contestazione, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la prova della falsificazione nonostante la difformità tra le copie con timbro di deposito e quelle prive di timbro nel fascicolo d’ufficio; 2) violazione dell’art. 398 c.p.c., sostenendo che la revocazione non sarebbe inammissibile solo perché proposta in pendenza di appello, ove il motivo revocatorio emerga successivamente; 3) ulteriore censura non esaminata nel merito dalla Corte di cassazione perché il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ignorato il dato decisivo della difformità tra la copia degli atti difensivi munita del timbro di cancelleria e la copia inserita nel fascicolo d’ufficio priva di quel timbro. Ha affermato che, in presenza di tale difformità e in mancanza di produzione degli originali da parte della banca, la prova dell’alterazione risultava fornita e l’atto munito del timbro di deposito doveva prevalere. La Corte ha inoltre ricondotto la condotta alla nozione di dolo processuale revocatorio ex art. 395 n. 1 c.p.c., essendo idonea a integrare una macchinazione fraudolenta. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché i ricorrenti non avevano censurato una delle autonome rationes decidendi poste a base della sentenza d’appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti.
Il cancelliere rilascia copie ed estratti autentici, iscrive le cause a ruolo, forma il fascicolo d'ufficio e conserva i fascicoli di parte.
Le parti devono consegnare al cancelliere le copie degli atti da inserire nel fascicolo d'ufficio e il cancelliere deve rifiutare il fascicolo di parte che non contenga tali copie.
Gli atti e i documenti di causa sono inseriti nel fascicolo di parte; tra gli atti da inserire rientrano gli originali o le copie notificate degli atti difensivi principali.
All’atto dell’iscrizione a ruolo il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio inserendovi gli atti indicati dalla legge.
Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria, notificazione o scambio documentato con visto della parte o del procuratore.
Richiamato come norma relativa alla prima memoria nel giudizio di merito, nel caso concreto oggetto della contestata alterazione.
Invocato dai ricorrenti in collegamento con il dedotto vizio di omessa pronuncia/erronea valutazione della domanda e delle eccezioni.
Invocato dai ricorrenti in tema di valutazione delle prove e del materiale istruttorio.
Invocato dai ricorrenti in tema di libero convincimento e apprezzamento delle prove.
La falsità materiale degli atti depositati e l’alterazione fraudolenta del loro contenuto, idonee a paralizzare la difesa avversaria e a impedire l’accertamento del vero, integrano il dolo processuale revocatorio.
La Corte d’appello aveva ritenuto inammissibile la revocazione proposta in pendenza del giudizio di appello; la Cassazione non esamina il merito della censura perché il motivo è inammissibile per altra ragione.
La sola violazione dei doveri di lealtà e probità non basta per integrare il dolo revocatorio.
Massime di principio
- Ai fini della revocazione per dolo processuale non basta il generico mendacio o la mera violazione dei doveri di lealtà: occorre una condotta fraudolenta concreta, con artifici o raggiri, idonea a impedire o compromettere la difesa della controparte e l’accertamento della verità.
- Quando vi sia difformità tra la copia di un atto difensivo depositato e munito del timbro/certificazione di cancelleria e la copia inserita nel fascicolo d’ufficio, tale divergenza può costituire prova decisiva dell’alterazione dell’atto, specie se l’originale non viene prodotto dalla parte nella cui disponibilità si trova.
- L’atto difensivo, una volta depositato e attestato dal cancelliere, non è più modificabile unilateralmente dal difensore; l’attestazione di deposito incorpora anche il contenuto dell’atto, sicché un’alterazione successiva può integrare falsità dell’atto pubblico di attestazione.
- In sede di impugnazione è necessario censurare tutte le rationes decidendi autonome poste a base della decisione: l’omessa impugnazione di una ratio rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure contro le altre rationes.
- La produzione o non produzione degli originali degli atti rileva nel giudizio sulla loro autenticità, ma non può neutralizzare il valore probatorio della copia di parte munita di attestazione di cancelleria quando la difformità con la copia del fascicolo d’ufficio risulti documentalmente provata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31092/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31093/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31094/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31095/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31096/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31098/2022 del 21/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →