Cassazione Penale, Sentenza n. 15147/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Perugia che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto contro la sentenza del Giudice di Pace che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per il delitto ex art. 612 c.p.. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p., sostenendo di essere stato dichiarato assente al primo grado e di aver legittimamente fatto affidamento sull'ampliamento di 15 giorni previsto dall'art. 585 comma 1-bis c.p.p. per la proposizione dell'appello, termine che a suo dire sarebbe stato rispettato
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo: la comparizione dell'imputato nel corso del dibattimento (anche in mancanza di formale revoca dell'assenza) determina la cessazione della situazione di contumacia/assenza e quindi esclude la possibilità di invocare il termine aggiuntivo di 15 giorni previsto per l'imputato assente. Dato che l'imputato era comparso (verbale 18/01/2023, indicato come "libero presente"), il Tribunale aveva correttamente dichiarato tardivo l'appello depositato il 16/05/2024. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento; non è stata liquidata la refusione delle spese a favore della parte civile perché la relativa memoria è stata depositata tardivamente
Norme richiamate
Norma materiale che descrive il delitto per il quale l'imputato è stato ritenuto responsabile in primo grado (reato lesivo di interessi personali della parte civile).
art. 585 comma 1-bis cod. proc. pen.
Prevede l'ampliamento di 15 giorni per la proposizione dell'appello nel caso dell'imputato assente, al fine di consentire al difensore di contattare il cliente e concordare le scelte processuali; la Corte ha ritenuto che tale dilazione non sia invocabile se l'imputato è comparso prima della decisione.
art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione/violazione di norme di diritto). Il ricorrente aveva dedotto questo vizio, ma la Corte lo ha ritenuto infondato.
art. 420 quater comma 3 cod. proc. pen.
"se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al comma 1 dell'art. 424 ... il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio"
La comparizione dell'imputato prima della decisione fa venir meno la situazione di contumacia e determina la revoca dell'ordinanza che la dichiarava; principio estensibile anche alla disciplina del dibattimento e utile a spiegare perché la comparizione esclude l'applicabilità delle tutele riservate all'imputato assente.
art. 420-bis comma 6 cod. proc. pen.
"l'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato è revocata anche di ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare"
Prevede espressamente che l'ordinanza di assenza viene revocata se l'imputato compare prima della decisione; la Corte applica questo principio per escludere la proroga di termini concessa all'assente.
D.Lgs. n. 150/2022 (art. 33 comma 1 lett. f))
Ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 585 c.p.p. (il termine aggiuntivo di 15 giorni), la cui ratio è stata richiamata dalla Corte: garantire che l'appello dell'imputato assente rifletta la sua volontà e dare tempo al difensore per concordare le scelte con l'imputato; tale esigenza viene meno se l'imputato è comparso.
Ha abolito il procedimento contumaciale (menzionata a titolo di quadro storico): la giurisprudenza pre-riforma sul venir meno della contumacia per comparizione è stata ritenuta comunque applicabile per i principi sostanziali richiamati.
artt. 585 comma 1 lett. b) e comma 2 lett. c) c.p.p., art. 544 comma 2 c.p.p.
Norme richiamate per il calcolo dei termini di impugnazione e della motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che l'appello depositato il 16/05/2024 fosse oltre i termini previsti.
Prevede la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione.
Regola la partecipazione della parte civile nel procedimento di cassazione; la Corte ha escluso la refusione delle spese a favore della parte civile perché la memoria è stata depositata oltre i termini previsti.
Massime di principio
- La comparizione dell'imputato dichiarato assente/contumace, anche in assenza di una formale pronuncia di revoca, determina il venir meno della situazione di assenza/contumacia e impedisce di fruire delle dilazioni o tutele temporali riservate all'imputato effettivamente assente.
- Il termine aggiuntivo di 15 giorni previsto per l'appello dell'imputato assente (art. 585 comma 1-bis) è funzionale alla concreta impossibilità di contatto tra difensore e imputato; se l'imputato compare, tale esigenza viene meno e il termine speciale non è invocabile.
- La mera omissione formale (es. mancata revoca dell'ordinanza di assenza) costituisce irregolarità priva di efficacia sostanziale se la situazione di fatto (comparizione) è cessata prima della decisione.
- In caso di dubbi sulla decorrenza dei termini di impugnazione occorre verificare la effettiva presenza/partecipazione dell'imputato nelle udienze successive: la presenza documentata (verbali) è decisiva.
- Le memorie e documenti depositati oltre i termini processuali previsti per la Corte di Cassazione possono essere dichiarati inammissibili o non considerati, con effetti anche sulla liquidazione delle spese a favore delle parti interessate.
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