Cassazione Penale, Sentenza n. 18880/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Pescara che aveva dichiarato il non doversi procedere per estinzione dei reati (violenza privata e danneggiamento) per prescrizione. Il Procuratore generale ha censurato il calcolo del termine di prescrizione, sostenendo che il Tribunale non ha tenuto conto della recidiva infraquinquennale contestata all'imputato e richiamando gli artt. 99 e 157 c.p., con la conseguente errata determinazione del termine massimo di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto fondato il motivo e ha qualificato l'errore del Tribunale nel non considerare l'aumento del termine massimo di prescrizione per effetto della recidiva infraquinquennale. Avendo i reati contestati data di commissione il 2, 17 e 21 gennaio 2015, il termine massimo (pari a nove anni tenuto conto della recidiva) non era decorso alla data della sentenza impugnata. La sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello dell'Aquila.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata come fonte dell'aumento del trattamento sanzionatorio per effetto della recidiva infraquinquennale, con conseguente incremento del massimo edittale e quindi del termine massimo di prescrizione
La norma è stata richiamata in relazione al computo del termine di prescrizione quando intervengono circostanze che incidono sul massimo edittale; dunque è rilevante per determinare il termine massimo di prescrizione applicabile
Massime di principio
- Nel calcolo della prescrizione occorre considerare il massimo edittale applicabile, comprese le aumentazioni derivanti da recidiva o altre circostanze aggravanti.
- La recidiva infraquinquennale, se contestata e ritenuta applicabile, aumenta il termine massimo della prescrizione; il mancato conteggio di tale aumento può determinare l'annullamento della sentenza.
- La prescrizione va valutata confrontando la data di commissione del reato con la data del provvedimento impugnato: se il termine, anche quello maggiorato, non è decorso, la pronuncia di estinzione per prescrizione è errata.
- Errori nel calcolo o nella motivazione del termine di prescrizione sono motivo di annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
- In processi analoghi è necessario che il giudice espliciti il computo dei termini e motivi l'applicazione o l'esclusione di aumenti del massimo edittale (es. recidiva), perché ciò incide direttamente sulla decorrenza della prescrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18858/2023 del 05/05/2023
- Sentenza penale · 5 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18859/2023 del 05/05/2023
- Sentenza penale · 5 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18861/2023 del 05/05/2023
- Sentenza penale · 5 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18862/2023 del 05/05/2023
- Sentenza penale · 5 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18863/2023 del 05/05/2023
- Sentenza penale · 5 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18864/2023 del 05/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →