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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18880/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Pescara che aveva dichiarato il non doversi procedere per estinzione dei reati (violenza privata e danneggiamento) per prescrizione. Il Procuratore generale ha censurato il calcolo del termine di prescrizione, sostenendo che il Tribunale non ha tenuto conto della recidiva infraquinquennale contestata all'imputato e richiamando gli artt. 99 e 157 c.p., con la conseguente errata determinazione del termine massimo di prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto fondato il motivo e ha qualificato l'errore del Tribunale nel non considerare l'aumento del termine massimo di prescrizione per effetto della recidiva infraquinquennale. Avendo i reati contestati data di commissione il 2, 17 e 21 gennaio 2015, il termine massimo (pari a nove anni tenuto conto della recidiva) non era decorso alla data della sentenza impugnata. La sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello dell'Aquila.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    La norma è stata interpretata come fonte dell'aumento del trattamento sanzionatorio per effetto della recidiva infraquinquennale, con conseguente incremento del massimo edittale e quindi del termine massimo di prescrizione

  • art. 157 cod. pen.

    La norma è stata richiamata in relazione al computo del termine di prescrizione quando intervengono circostanze che incidono sul massimo edittale; dunque è rilevante per determinare il termine massimo di prescrizione applicabile

Massime di principio

  • Nel calcolo della prescrizione occorre considerare il massimo edittale applicabile, comprese le aumentazioni derivanti da recidiva o altre circostanze aggravanti.
  • La recidiva infraquinquennale, se contestata e ritenuta applicabile, aumenta il termine massimo della prescrizione; il mancato conteggio di tale aumento può determinare l'annullamento della sentenza.
  • La prescrizione va valutata confrontando la data di commissione del reato con la data del provvedimento impugnato: se il termine, anche quello maggiorato, non è decorso, la pronuncia di estinzione per prescrizione è errata.
  • Errori nel calcolo o nella motivazione del termine di prescrizione sono motivo di annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
  • In processi analoghi è necessario che il giudice espliciti il computo dei termini e motivi l'applicazione o l'esclusione di aumenti del massimo edittale (es. recidiva), perché ciò incide direttamente sulla decorrenza della prescrizione.

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