Cassazione Penale, Sentenza n. 20364/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato l'errore di calcolo operato dalla Corte di appello e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per la celebrazione del giudizio di merito, in quanto dall'esame degli atti l'appello era stato presentato tempestivamente.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 18/12/2024 che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello contro la sentenza del Tribunale del 21/9/2023. Il motivo unificato del ricorso in Cassazione era l'inosservanza e la scorretta interpretazione dell'art. 585 c.p.p. (commi 1, lett. c) e 1-bis) e il vizio di motivazione: la Corte di appello avrebbe effettuato un errore di calcolo nella determinazione del termine per proporre appello. Dalla sequenza processuale risultava che il deposito della motivazione era stato riservato in 40 giorni e rispettato; il dies a quo per impugnare doveva decorrere dal deposito della motivazione (art. 585, comma 2, lett. c) e il termine complessivo era di 60 giorni (45 giorni ex comma 1, lett. c, più 15 giorni ex comma 1-bis per l'assenza dell'imputato). Pertanto la scadenza corretta cadeva il 30/12/2023 (con riferimento pratico 1/11/2023 + 60 giorni), mentre l'atto di appello era stato depositato il 24/12/2023 e risultava tempestivo. La Corte di appello aveva però, per errore di calcolo, ritenuto scaduto il termine il 15/11/2023 e dichiarato inammissibile l'appello.
Norme richiamate
art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 585, comma 1, lett. c)
Fissa il termine ordinario per proporre appello (45 giorni) rispetto al dies a quo indicato dal comma 2; la Corte ha applicato questo termine quale primo segmento del periodo complessivo
art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Prevede l'allungamento del termine di impugnazione di 15 giorni quando l'imputato sia stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado; la Corte di Cassazione ha confermato che tale incremento si somma ai 45 giorni previsti dal comma 1
art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
art. 585, comma 2, lett. c)
Stabilisce che il dies a quo del termine per impugnare decorre dal deposito della motivazione quando il giudice abbia riservato la motivazione; la Cassazione ha richiamato tale principio per calcolare correttamente l'inizio del termine
Massime di principio
- Il termine per proporre appello decorre dal deposito della motivazione se il giudice ha riservato la motivazione (dies a quo non è la pronuncia, ma il deposito della motivazione).
- Quando l'imputato è stato dichiarato assente in primo grado, il termine ordinario per impugnare aumenta di 15 giorni ai sensi dell'art. 585, comma 1-bis; tali giorni si sommano al termine principale previsto dal comma 1.
- In presenza di un errore aritmetico evidente nella declaratoria di inammissibilità relativo al calcolo dei termini, la Cassazione può annullare l'ordinanza senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti alla Corte territoriale per la trattazione del merito, se dall'esame degli atti risulta che l'appello è stato effettivamente proposto in tempo.
- È essenziale documentare con precisione le date rilevanti (pronuncia, deposito della motivazione, data di deposito dell'atto di appello) e conservare la prova di deposito; un errore formale della Corte sul computo dei termini può essere corretto in sede di legittimità.
- Piccole imprecisioni date come la indicazione del dies a quo (es. 30/10 vs 1/11) che non incidono sul calcolo effettivo non necessariamente pregiudicano il ricorso: ciò che conta è il corretto computo complessivo del termine.
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