Cassazione Penale, Sentenza n. 38568/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di inammissibilità dell'appello contro la sentenza del Tribunale di Sulmona n. 209/24 (13/05/2024) con cui era stato condannato per truffa in concorso. Il difensore censura la declaratoria di inammissibilità per vizio di motivazione e violazione di legge (art. 606 c.1 lett. c) ed e)), sostenendo che l'appello conteneva specifiche censure: (1) esclusione del concorso nel reato con la ricostruzione che la trattativa per la compravendita dell'escavatore era stata effettuata dal coimputato Vezzoli Ivan e non dall'imputato, e che l'imputato si limitò a ricevere l'accredito su una Postepay a lui intestata; (2) richiesta del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per le precarie condizioni di vita del ricorrente, immigrato, con indicazione del patrocinio a spese dello Stato quale elemento a sostegno della difficoltà economica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e aspecifici, rilevando che l'atto di appello non ha specificamente contestato i passaggi argomentativi della sentenza di primo grado né ha fornito una correlazione puntuale fra le ragioni dell'impugnazione e le ragioni poste a fondamento della condanna. In particolare, il giudice ha sottolineato che la sentenza di primo grado aveva motivato la responsabilità indicando che l'imputato risultava intestatario del conto ove era stato accreditato il profitto, che il documento d'identità era stato denunciato smarrito ma poi rinvenuto in suo possesso e lo aveva identificato; inoltre il primo giudice aveva escluso le attenuanti generiche per modalità del fatto e personalità dell'imputato (pregiudicato). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato quale parametro di inquadramento del motivo di ricorso (lett. c) ed e)): la censura prospettata è stata valutata alla luce dei motivi ammessi in Cassazione; il Collegio ha ritenuto i motivi generici e aspecifici e dunque non idonei a fondare il ricorso
Applicato per la verifica della specificità dell'impugnazione: l'appellante doveva indicare con specificità i capi e i punti della decisione impugnata, le richieste e i motivi in fatto e in diritto; la mancata correlazione con le ragioni della sentenza di primo grado ha giustificato la declaratoria di inammissibilità
legge 23/06/2017 n. 103, art. 1 comma 55
Richiamata per ricordare la modifica dell'art. 581 e l'introduzione di oneri più stringenti di specificità dell'impugnazione a pena di inammissibilità
Richiamato (c.1 lett. c)) come norma procedurale rilevante per la declaratoria di inammissibilità dell'appello; la Cassazione lo pone in collegamento con l'art. 581 per la verifica dell'osservanza degli oneri di specificità
Applicato per la condanna alle spese processuali e per la comminazione della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- Un atto di appello deve indicare con precisione i capi della decisione criticati, le richieste formulate al giudice di appello e i motivi in fatto e in diritto: formule generiche o ripetitive sono causa di inammissibilità.
- Quando si contesta la responsabilità penale occorre confrontare direttamente e specificamente i propri rilievi con i passaggi argomentativi contenuti nella sentenza di primo grado: non è sufficiente riproporre una versione alternativa senza argomentare perché la Corte di appello (e poi di legittimità) possa ritenere il motivo specifico.
- Le deduzioni sulla personalità e sulle condizioni di vita ai fini del trattamento sanzionatorio devono essere documentate e connesse a elementi che mostrino la rilevanza delle circostanze attenuanti; l'affermazione generica di precarietà sociale rischia di essere considerata aspecifica.
- Se la sentenza di primo grado contiene fatti probatori ben motivati (es. intestazione di conto, ritrovamento del documento, identificazione), il ricorrente deve spiegare puntualmente perché quegli elementi sono erronei o non rilevanti, indicando elementi probatori contrari o vizi logici nella motivazione.
- La violazione degli oneri di specificità può comportare non solo l'inammissibilità del gravame ma anche la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); pertanto è strategico dedicare cura alla redazione dell'atto di impugnazione o integrare con mezzi processuali ammissibili ove possibile.
- In casi di impugnazione basata su tesi alternative (es. contestazione del concorso nel reato), è essenziale collegare la tesi alle parti della sentenza che si ritengono errate, anziché affidarsi a mere affermazioni ripetute.
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