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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37116/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso una circostanza aggravante comune e aveva ritenuto prevalente la circostanza della lieve entità del fatto, oltre alle attenuanti generiche, rideterminando la pena nei confronti dell’imputata ritenuta responsabile, in concorso, di tentata estorsione e di rapina consumate il 9 dicembre 2021. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e del criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, sostenendo che l’ipotesi accusatoria non sarebbe stata provata, che le dichiarazioni della persona offesa sarebbero state smentite dal direttore della struttura di lavoro e che le immagini di videosorveglianza non mostrerebbero l’aggressione denunciata; inoltre, mancherebbero gli elementi del fine di profitto con altrui danno, con conseguente insussistenza dei reati contestati; 2) vizi di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 604-ter c.p., assumendo l’inattendibilità del teste indicato nel ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché diretto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici. Ha inoltre ricordato che la valutazione di credibilità della persona offesa è questione di fatto non sindacabile in cassazione, salvo manifeste contraddizioni, qui non ravvisate. Quanto al secondo motivo, lo ha parimenti ritenuto manifestamente infondato, perché, una volta reputate attendibili le dichiarazioni della persona offesa, i giudici di merito avevano correttamente applicato i principi in tema di aggravante ex art. 604-ter c.p. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    È richiamato come parametro di deduzione del vizio di violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché volto alla rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 533 c.p.p.

    È evocato dalla difesa in relazione al principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte osserva che la censura in realtà mira a contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito.

  • art. 27 Cost.

    È invocato dalla difesa a sostegno della pretesa mancata prova dell’accusa, ma non conduce a una diversa valutazione in sede di legittimità.

  • art. 61 n. 2 c.p.

    Aggravante comune esclusa dalla Corte di appello in sede di riforma parziale della sentenza di primo grado.

  • art. 56 c.p.

    Base normativa del tentativo contestato nel capo 1.

  • art. 110 c.p.

    Norma sul concorso di persone richiamata per entrambi i capi di imputazione.

  • art. 629, commi 1 e 2, c.p.

    Norma di riferimento del delitto di estorsione, richiamata nella contestazione del tentativo di estorsione.

  • art. 628, comma 3 n. 1, c.p.

    Richiamato nella contestazione per l’aggravante della rapina e, nel capo 1, in relazione alla struttura della contestazione di tentata estorsione.

  • art. 604-ter c.p.

    Aggravante oggetto del secondo motivo di ricorso; la Corte ritiene corretto l’uso dei principi di diritto sulla sua configurabilità, una volta attendibili le dichiarazioni della persona offesa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova lettura del compendio probatorio finalizzata a sostituire la valutazione del giudice di merito, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logica e coerente.
  • La credibilità della persona offesa costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione, salvo l’emersione di manifeste contraddizioni o illogicità decisive.
  • Le censure che, formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi di motivazione, in realtà mirano a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove sono manifestamente infondate in sede di legittimità.
  • La corretta affermazione della responsabilità per tentata estorsione o rapina e la configurabilità delle relative aggravanti restano salde quando la motivazione di merito abbia adeguatamente spiegato l’attendibilità della persona offesa e la qualificazione giuridica dei fatti.
  • L’aggravante di cui all’art. 604-ter c.p. può essere ritenuta correttamente applicata se la base fattuale posta a fondamento della contestazione sia stata motivatamente accertata e non sia viziata sul piano logico o giuridico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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