Cassazione Penale, Sentenza n. 17009/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che confermava la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva vizi di motivazione e violazione di legge sostenendo che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia fossero generiche, non convergenti e prive di riscontri individualizzanti, basate in gran parte su informazioni di seconda mano e riferite a fatti anteriori al periodo dell'incolpazione (giugno 2021 - settembre 2024). Contestava inoltre la qualifica attribuitagli di "co-reggente", rilevando atteggiamenti riservati e scarsa partecipazione a riunioni, non compatibili con un ruolo di vertice, e sosteneva che la precedente condanna irrevocabile (sentenza di appello di Napoli, ottobre 2018) e il prolungato periodo detentivo (2013 - giugno 2022) avrebbero interrotto i suoi legami con la consorteria.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero non consentiti in sede di legittimità in quanto costituivano mero dissenso sulla valutazione del materiale probatorio operata dai giudici del riesame, senza evidenziare contraddizioni logiche, palesi fraintendimenti o omissioni decisive. Il giudice ha confermato che le dichiarazioni dei collaboratori risultano convergenti sull'inserimento di Liquori nel clan e sul ruolo di vertice attribuitogli, e che la precedente condanna definitiva assume rilievo come elemento di riscontro alla luce della tendenziale perdurazione del vincolo mafioso, specie in organizzazioni familiari. Ha altresì ritenuto coerente l'ipotesi che un soggetto riservato possa svolgere un ruolo apicale in una struttura ramificata e che, comunque, l'eventuale esclusione del ruolo direttivo non avrebbe inciso sulla misura cautelare, poiché anche il semplice partecipante è destinatario della presunzione di esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Si applica la presunzione che per i partecipanti all'associazione criminale (anche se non apicali) sussistano esigenze cautelari tali da giustificare la custodia in carcere; pertanto l'eventuale contestazione del ruolo direttivo può non alterare la sussistenza della misura.
Regola le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso alla Corte di legittimità, con condanna del proponente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019 (Massaria)
Perché un ricorrente abbia interesse concreto all'impugnazione è necessario che l'accoglimento possa determinare, al di là della fondatezza, una situazione pratica più favorevole; se anche riconosciuta l'astratta censura non ne deriverebbe un effetto concreto, l'interesse può essere assente.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non è sede per riesaminare liberamente la valutazione di attendibilità e di convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori: il ricorso deve evidenziare errori logico-giuridici, omissioni o palesi contraddizioni nel ragionamento del giudice del merito per essere ammissibile.
- Le dichiarazioni di più collaboratori, se convergenti e valutate nel loro complesso, possono costituire base sufficiente per la conferma di esigenze cautelari, anche se non sempre contengono riscontri di singole condotte specifiche.
- Una precedente condanna definitiva può essere utilizzata come elemento di riscontro per la persistenza del vincolo associativo, soprattutto nel caso di organizzazioni criminali a base familiare, salvo dati di fatto che dimostrino la dissociazione.
- Il comportamento riservato di un indagato (poche partecipazioni a riunioni, limitati contatti) non esclude a priori un ruolo direttivo in organizzazioni complesse e ramificate; tale circostanza deve essere valutata insieme agli altri indici.
- Contestare solo la qualificazione di vertice può essere privo di interesse pratico se anche la mera partecipazione comporta la medesima presunzione di gravità indiziaria e le stesse esigenze cautelari; valutare sempre l'effettivo beneficio derivante dall'impugnazione prima di proporla.
- In caso di inammissibilità del ricorso per motivi non consentiti, il proponente può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende; presentare motivi non ammissibili comporta rischi economici.
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