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Sentenza

Sentenza del 19/11/2019 n. 29971 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava la decisione della CTR dell'Emilia-Romagna che aveva ritenuto tardiva l'impugnazione dell'avviso di liquidazione e definitiva la cartella esattoriale per mancata impugnazione dell'atto presupposto. B.B. sosteneva che il giudizio originariamente introdotto davanti al giudice ordinario, poi dichiaratosi privo di giurisdizione, fosse stato tempestivamente proseguito davanti al giudice tributario mediante translatio iudicii. Contestava inoltre l'omessa valutazione dei vizi propri della cartella, tra cui l'inesistenza della notificazione, la mancata allegazione della sentenza richiamata, l'assenza di indicazioni sul ruolo e sulla sua esecutività e l'errato o insufficiente calcolo degli interessi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso e ha dichiarato inammissibile il secondo. Ha stabilito che la riproposizione davanti al giudice tributario della domanda già proposta davanti al giudice ordinario privo di giurisdizione costituisce prosecuzione dello stesso processo, se effettuata tempestivamente, e non un nuovo giudizio tardivo. Ha inoltre affermato che i vizi propri della cartella devono essere esaminati anche quando l'atto presupposto non sia stato impugnato o sia stato ritenuto definitivo. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, con ordine di integrare il contraddittorio nei confronti di B.S. e di provvedere sulle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 69 del 2009, art. 59, comma 4

    salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta davanti a un giudice privo di giurisdizione, mediante riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione

    La norma consente di conservare gli effetti della domanda iniziale quando il processo venga tempestivamente riassunto davanti al giudice competente. La riassunzione costituisce prosecuzione del medesimo giudizio e non instaurazione di una causa nuova.

  • Art. 360 c.p.c.

    motivi di ricorso per cassazione

    È stato richiamato per denunciare la violazione di legge e l'omesso esame di un fatto decisivo da parte della sentenza impugnata.

  • Art. 115 c.p.c.

    principio di valutazione delle prove e dei fatti allegati dalle parti

    Il motivo fondato su tale norma è stato dichiarato inammissibile perché riguardava questioni di merito non esaminate dalla CTR e quindi da riproporre davanti al giudice del rinvio.

  • Principio della translatio iudicii e della perpetuatio iurisdictionis

    Quando un giudice declina la giurisdizione, il processo può proseguire davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, purché la riassunzione sia tempestiva.

  • Litisconsorzio necessario processuale

    Quando la controversia riguarda una posizione processuale comune a più parti, il giudizio deve svolgersi con la partecipazione di tutti i soggetti necessari; per questo la CTR è stata incaricata di integrare il contraddittorio nei confronti di B.S.

Massime di principio

  • Se una causa viene iniziata davanti a un giudice privo di giurisdizione e viene tempestivamente proseguita davanti al giudice competente, il secondo giudizio può essere considerato la continuazione del primo, con conservazione degli effetti della domanda originaria.
  • Non è normalmente necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza che declina la giurisdizione per riassumere il processo, quando la parte agisce comunque entro il termine previsto e nel rispetto delle esigenze di economia processuale.
  • L'impugnazione tempestiva della cartella può consentire di contestare i suoi vizi propri, anche se l'atto presupposto non è stato impugnato o è stato ritenuto definitivo.
  • La definitività dell'atto presupposto non sana automaticamente i difetti autonomi della cartella, come vizi di notificazione, mancanza di elementi essenziali, carenza di motivazione o irregolarità nella quantificazione degli importi.
  • Quando il giudice di merito non esamina alcune questioni perché le ritiene assorbite o inammissibili, la Corte di Cassazione può rinviare la causa senza decidere direttamente tali questioni, che dovranno essere valutate dal giudice del rinvio.
  • In presenza di più soggetti coinvolti nello stesso rapporto o nella stessa pretesa tributaria, occorre verificare se sussista un litisconsorzio necessario; in tal caso tutti i soggetti devono partecipare al giudizio.

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