Sentenza n. 3006/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento del silenzio illegittimamente serbato sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione delle misure di accoglienza per richiedenti asilo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura sull’istanza di attivazione di misure di accoglienza e l’ordine di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha comunicato che le misure richieste erano state concretamente attivate, mediante inserimento presso una struttura di accoglienza disposto con provvedimento prefettizio del 16 aprile 2026, con decorrenza dall’11 maggio 2026, chiedendo pertanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il provvedimento sopravvenuto di attivazione delle misure di accoglienza aveva assicurato piena soddisfazione alla domanda proposta in giudizio. Di conseguenza, non sussisteva più la necessità di una pronuncia sull’illegittimità del silenzio ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. La decisione è stata resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, utilizzato per chiedere l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e l’ordine di provvedere.
Il giudice non è chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta dall’amministrazione.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, anche nell’ambito della camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il silenzio, la sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo che soddisfa integralmente la pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessaria una pronuncia sull’illegittimità dell’inerzia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando la pretesa dedotta in un ricorso avverso il silenzio è stata integralmente soddisfatta in sede amministrativa, il giudice può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Come è indicizzato
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