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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15504/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha confermato il rigetto della domanda di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il ricorrente ha contestato che la Corte di appello ha fondato la persistenza della pericolosità sociale sulla pendenza di un procedimento penale per il reato di cui all'art. 483 c.p. (dichiarazione falsa di cambio di residenza), senza considerare che per tale reato era intervenuta sentenza di assoluzione (10/10/2024) perché il fatto non sussisteva, sentenza prodotta in atti; con motivi aggiunti si è dedotto che non si può usare come indizio un fatto espressamente escluso da una sentenza di assoluzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato il decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Catania per nuovo giudizio. La Cassazione ha ritenuto che, pur sussistendo autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, il giudice della prevenzione non poteva omettere di confrontarsi con la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto (anche se non definitiva al momento), e dovrà tener conto anche della successiva depositata motivazione che ha reso definitiva l'assoluzione.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2‑ter, d.lgs. n. 159/2011

    «l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione»

    Il tribunale deve verificare la persistenza della pericolosità dopo una detenzione protrattasi almeno due anni, acquisendo informazioni dagli organi competenti; se la pericolosità non sussiste la misura va revocata. Tale verifica richiede un'analisi delle prove e delle statuizioni rilevanti, incluse sentenze penali che escludano i fatti addebitati.

  • art. 483 cod. pen.

    Norma penale che disciplina il delitto di dichiarazione falsa all'ufficiale di anagrafe; la presenza di un procedimento per tale reato non può essere assunta automaticamente come prova di pericolosità se esiste una sentenza che ne nega i fatti.

  • art. 111 Cost.

    Riferimento ai principi del giusto processo e del contraddittorio; la valutazione del giudice della prevenzione deve rispettare il principio di ragionevolezza e di considerazione delle prove e delle decisioni giudiziali rilevanti.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma procedurale menzionata quale presidio di regole processuali applicabili; implicitamente richiede che il giudice valuti le prove e gli atti processuali prodotti.

  • art. 7 d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato quale criterio di integrazione procedurale nel procedimento di verifica: le disposizioni dell'art. 7 si applicano al procedimento di cui al comma 2‑ter nella misura compatibile, rafforzando l'obbligo istruttorio e di valutazione complessiva degli elementi.

Massime di principio

  • Se l'esecuzione della sorveglianza speciale è stata sospesa per detenzione protrattasi almeno due anni, il tribunale è tenuto a verificare la persistenza della pericolosità sociale acquisendo informazioni dagli organi competenti; se la pericolosità è cessata la misura va revocata.
  • Il giudice della prevenzione non può ignorare una sentenza penale che abbia escluso i fatti (assoluzione per insussistenza del fatto): anche se la sentenza non è definitiva, il suo contenuto deve essere valutato e non può costituire indizio senza confronto con quella decisione.
  • La pendenza di un procedimento penale non è di per sé indice sufficiente di pericolosità sociale quando esistono provvedimenti giudiziali che escludono i fatti contestati; l'uso di accuse non confermate o contraddette da sentenze può determinare l'annullamento del provvedimento di prevenzione.
  • In caso di omissione di valutazione di una sentenza rilevante, la decisione sulla misura di prevenzione è annullabile con rinvio perché il giudice della gravame deve svolgere un nuovo giudizio che tenga conto delle statuizioni penali.
  • La produzione in giudizio del dispositivo e/o delle motivazioni di una sentenza penale (assolutoria) è elemento che il giudice della prevenzione deve considerare, e la definitiva acquisizione della motivazione rafforza l'obbligo di revisione del giudizio di pericolosità.

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