Cassazione Civile, Sentenza n. 327/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso riguarda la domanda del lavoratore Antonio Ernesto Colalongo di ottenere dal Fondo di garanzia istituito presso l'INPS il pagamento del TFR (Euro 20.425,55) dovuto per il rapporto di lavoro con la società fallita Foro Cucine s.r.l.; l'INPS impugna la decisione che aveva ammesso il credito al passivo della fallita e sostiene che, a seguito della scissione di Di Iorio s.r.l. e della responsabilità solidale della società beneficiaria Di Iorio Immobiliare s.r.l., non debba operare l'intervento del Fondo (ovvero che l'obbligo sia esclusivamente a carico degli altri coobbligati), contestando la concreta operatività della regola di intervento del Fondo
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che nel caso erano presenti i presupposti per l'intervento del Fondo: l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere il TFR a seguito della cessazione del rapporto e l'insolvenza del datore di lavoro al momento della esigibilità del TFR. La Corte ha precisato che l'intervento del Fondo è un diritto previdenziale autonomo del lavoratore, non subordinato alla preventiva escussione di eventuali coobbligati solidali; l'esistenza di altri obbligati solidali (Di Iorio Immobiliare s.r.l.) non esclude l'operatività del Fondo. Dopo il pagamento, il Fondo è surrogato nei diritti del lavoratore, incluso il privilegio sul patrimonio degli eventuali condebitori solidali (con ulteriore estensione operativa dopo la modifica normativa del 2020). L'INPS è condannata alle spese di giudizio (liquidate in Euro 3.500,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori) e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto
Norme richiamate
legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2
"trascorsi quindici giorni" dal deposito dello stato passivo o dalla pronuncia della sentenza in sede di opposizione ad esso
Disciplina i presupposti e l'operatività del Fondo di garanzia per il pagamento del TFR; riconosce il diritto autonomo del lavoratore alla prestazione e non impone la preventiva escussione di altri obbligati; consente al lavoratore, trascorso il termine previsto, di ottenere il pagamento dal Fondo
codice civile, art. 2506-quater
Norma sulla responsabilità nelle operazioni di scissione; invocata dall'INPS per sostenere l'esistenza di obbligati solidali fra i beneficiari della scissione, ma la Corte ha ritenuto che tale responsabilità non escluda l'intervento del Fondo
Norma sulla successione nei rapporti di lavoro in caso di trasferimento d'azienda; rilevante per l'accertamento dei crediti di lavoro ammessi al passivo e per individuare i soggetti obbligati
decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 82, art. 2
Richiamato come normativa complementare che individua modalità e presupposti dell'intervento del Fondo di garanzia in combinato con la L. 297/1982; la Corte riconosce la possibilità per l'INPS di contestare i presupposti, ma non di esigere preventiva escussione di altri coobbligati
Ha esteso la surrogazione del Fondo, dopo il pagamento, anche nel privilegio spettante sul patrimonio degli eventuali condebitori solidali, rafforzando la posizione dell'INPS nel recupero delle somme corrisposte
codice di procedura civile, art. 93
Riferimento alla dichiarazione resa per la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario nella liquidazione delle spese del giudizio
art. 13 comma 1-bis (norma sul contributo unificato)
Norma richiamata in ordine all'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per impugnazioni proposte dopo il 30 gennaio 2013; la Corte dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione
Massime di principio
- Il diritto del lavoratore al pagamento del TFR dal Fondo di garanzia è un diritto previdenziale autonomo e non è subordinato alla preventiva escussione di eventuali coobbligati solidali
- L'esistenza di altri obbligati solidali (es. beneficiari di scissione) non esclude, di per sé, l'intervento del Fondo di garanzia
- L'INPS può contestare la concreta operatività dei presupposti dell'intervento del Fondo (obbligo del datore di lavoro e insolvenza al momento della cessazione/esigibilità), ma spetta all'INPS provarne l'assenza
- Dopo il pagamento, il Fondo è surrogato nei diritti del lavoratore e può agire sul patrimonio del datore e, alla luce delle modifiche normative, anche sui patrimoni degli eventuali condebitori solidali
- In caso di ammissione del credito al passivo fallimentare e di accertata insolvenza del datore al momento della esigibilità del TFR, il giudice tende a favorire una tutela tempestiva del lavoratore mediante l'intervento del Fondo
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