Cassazione Civile, Sentenza n. 532/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Licenziamento disciplinare per presenze risultate dal cartellino marcatempo (assenze non giustificate) e impugnazione per violazione delle regole procedurali previste dall'allegato A al R.D. n. 148/1931, in particolare per la mancata istituzione/convocazione del consiglio di disciplina previsto per gli addetti al servizio di trasporto in concessione
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Ente Autonomo Volturno srl confermando la decisione della Corte d'Appello che aveva respinto l'impugnazione della società. In precedenza il Tribunale aveva accolto la domanda del lavoratore accertando l'inosservanza della sequenza procedurale prevista dall'allegato A al R.D. n.148/1931 e aveva ritenuto la nullità della destituzione (nullità di protezione). La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile o infondato nei vari motivi e ha ribadito la vigenza della procedura speciale e la conseguente nullità del provvedimento disciplinare adottato senza il coinvolgimento del consiglio di disciplina quando richiesto dal lavoratore; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio
Norme richiamate
Allegato A al R.D. n. 148/1931 (art. 53 e ss., art. 54, art. 46, art. 58)
Ritenuta fonte primaria e speciale tuttora vigente per la disciplina procedurale degli autoferrotranvieri; l'art. 53 delimita una procedura maggiormente garantista e la mancata osservanza delle sue fasi (in particolare il giudizio del consiglio di disciplina, quando richiesto) determina nullità di protezione del provvedimento disciplinare
Art. 7 L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
Non ha abrogato le disposizioni speciali dell'allegato A al R.D. 148/1931; la normativa generale non prevale sulla specifica salvo intervento normativo esplicito
Art. 18 L. n. 300/1970 (co. 4-6)
Il regime indennitario previsto dall'art. 18 non trova applicazione quando la nullità del licenziamento è di protezione per inosservanza della procedura speciale: in tali casi la tutela reintegratoria (o la nullità) può prevalere
D.lgs. n. 23/2015 (art. 2, co.1)
Richiamato nel quadro giurisprudenziale e costituzionale (e nella valutazione della Corte costituzionale) riguardo ai limiti della reintegrazione e all'interpretazione del diritto vivente; non ha eliminato la qualificazione di 'nullità di protezione' per le procedure speciali
D.lgs. n. 112/1998 (art. 102, co.1, lett. b)
Ha soppresso le funzioni amministrative statali relative alla nomina dei consigli di disciplina ma non ha determinato la soppressione degli organi: la loro costituzione resta possibile secondo l'art. 54 R.D. 148/1931 tramite designazioni aziendali e sindacali
Riferito nel contesto delle norme disciplinari del rapporto di lavoro subordinato; utilizzato in combinazione con la normativa speciale per valutare legittimità del licenziamento
Massime di principio
- Per gli addetti al servizio di trasporto in concessione (autoferrotranvieri) l'allegato A al R.D. n. 148/1931 continua a costituire disciplina speciale: la procedura delineata (art. 53 e ss.) è maggiormente garantista e la sua inosservanza può comportare la nullità di protezione del licenziamento
- La semplice applicazione delle norme generali sul rapporto di lavoro (es. art. 7 Statuto) non sostituisce la procedura speciale: in assenza di intervento legislativo specifico, la specialità permane
- La mancata costituzione o la mancata convocazione del consiglio di disciplina, quando il lavoratore abbia richiesto il giudizio del consiglio dopo l'opinamento, può comportare nullità del provvedimento disciplinare e non mera tutela indennitaria
- La soppressione delle nomine pubbliche (pom legate allo Stato) non equivale all'abrogazione dell'organo: l'azienda e le organizzazioni sindacali possono comunque contribuire alla composizione del consiglio ai sensi dell'art. 54 R.D. 148/1931; l'inerzia degli organi pubblici non elimina l'obbligo procedurale
- Se il consiglio di disciplina non è immediatamente disponibile, l'azienda può valutare provvedimenti cautelari (es. sospensione preventiva) ma non può ritenersi dispensata dall'obbligo di esperire la procedura speciale quando richiesta dal lavoratore
- Per il datore di lavoro: assicurare il rispetto rigoroso della sequenza procedurale e, in caso di dubbi sulla composizione del consiglio, attivare le procedure di nomina/convocazione o ricorrere alle misure cautelari; per il lavoratore: contestare tempestivamente la mancanza di fase collegiale e chiedere espressamente il giudizio del consiglio per preservare la tutela reintegratoria
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