Cassazione Civile, Sentenza n. 530/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato nullo il provvedimento disciplinare di destituzione emesso da TEP S.p.A. nei confronti di Martinelli per il presunto appropriazione di una giacca smarrita. La società deduceva vizi di motivazione della Corte territoriale, eccepiva l'irrilevanza della mancata pronuncia del Consiglio di disciplina per effetto di sopravvenute modifiche normative e regionali sulla nomina dei Consigli, sosteneva l'inammissibilità o improponibilità di talune questioni e contestava la qualificazione e l'istruttoria svolta in fatto (tra cui la lettura delle due istanze inviate dal lavoratore e la prova presuntiva dello stato di disoccupazione). Chiedeva quindi annullamento della sentenza di secondo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi (quello principale proposto da TEP e il ricorso incidentale). Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato nullo il provvedimento disciplinare per omissione della pronuncia del Consiglio di disciplina, applicando la tutela di diritto comune (riammissione in servizio e risarcimento ai sensi dell'art. 1218 c.c., con detrazione dell'aliunde perceptum). La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i rilievi relativi a difetto di motivazione, alla presunta abrogazione o soppressione dei Consigli di disciplina per effetto di norme successive e alle questioni di giurisdizione. Ha inoltre escluso censure sull'uso dei poteri istruttori officiosi della Corte d'appello e ha ritenuto ammissibile la determinazione della detrazione dell'aliunde perceptum sulla base della documentazione acquisita. Sono state compensate le spese per un terzo tra le parti e condannata la società al pagamento dei residui due terzi a favore del lavoratore, con precisazioni sulle somme per compensi e spese.
Norme richiamate
R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (allegato A)
art. 45, n. 17; art. 53; art. 54; art. 58
La Corte ha ritenuto che la procedura speciale prevista per gli autoferrotramvieri, comprensiva del diritto del lavoratore alla pronuncia del Consiglio di disciplina, sia tuttora vigente e costituisca una garanzia inderogabile; l'omissione di una fase procedimentale di tutela determina la nullità della sanzione disciplinare.
Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori)
L'art. 7 non ha abrogato la disciplina speciale dell'allegato A del R.D. 148/1931; le tutele reintegratorie previste dalla normativa moderna possono essere accostate e applicate ove compatibili.
Richiamata come disciplina antica in materia di licenziamenti; la Corte ha ritenuto ininfluente la mancata deduzione di tutele alternative rispetto alla declaratoria di nullità adottata dalla Corte d'appello.
La Corte costituzionale ha limitato l'interpretazione di taluni limiti testuali della norma (Corte cost. 22/2/2024 n.22), e la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza consolidata che estende la tutela reintegratoria ai casi di nullità di protezione anche se non 'espressamente' inclusi.
art. 102, comma 1, lett. b
La soppressione delle funzioni amministrative relative alla nomina dei Consigli di disciplina ha reciso il legame con organi pubblici ma non ha determinato la soppressione tout court dei Consigli; dunque la mancanza di nomina pubblica non cancella l'efficacia della procedura prevista dall'allegato A.
art. 1218 c.c.; artt. 2697, 2729 c.c.
Art. 1218 usato per fondare la tutela di diritto comune (risarcimento e riammissione); norme sulla prova richiamate in tema di onere probatorio e presunzioni.
art. 421 c.p.c.; art. 474 c.p.c.
La Corte d'appello ha legittimamente esercitato i poteri istruttori officiosi ex art. 421 c.p.c. per acquisire elementi probatori sulla presunta inoccupazione del lavoratore; il rinvio nella sentenza alle produzioni acquisite consente la determinazione extratestuale del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
Costituzione della Repubblica Italiana
art. 111; art. 3; art. 41; art. 76
Richiamati principi di giusto processo e motivazione minima (art.111). Questione di legittimità costituzionale richiamata nelle argomentazioni ma non ritenuta idonea a mutare l'orientamento giurisprudenziale formatosi.
Massime di principio
- Per i lavoratori autoferrotranvieri la procedura disciplinare speciale prevista dall'allegato A al R.D. 148/1931 è ancora vincolante: l'omissione della pronuncia del Consiglio di disciplina, quando richiesta dal lavoratore, integra una nullità di protezione che può comportare la riammissione in servizio e risarcimento.
- La mancata nomina pubblica o l'inerzia degli enti competenti a costituire il Consiglio di disciplina non determina automaticamente la soppressione dell'istituto: la garanzia procedimentale permane e la sua omissione rileva comunque ai fini della nullità della sanzione.
- Il richiamo al 'diritto vivente' e alla giurisprudenza consolidata può legittimare l'applicazione di principi interpretativi consolidati anche in assenza di un intervento normativo successivo; la Corte di Cassazione tende ad adottare tale diritto vivente a fronte di orientamenti costanti.
- In materia di prova, il giudice del lavoro può utilizzare poteri istruttori officiosi per colmare carenze probatorie delle parti senza che ciò sia sindacabile in sede di legittimità, purché non si trasformino in indagini di tipo penale.
- La reintegrazione e il risarcimento del danno possono essere disposti sulla base della tutela di diritto comune (art. 1218 c.c.) quando la nullità disciplinare è accertata; il compenso del 'aliunde perceptum' va essere detratto sulla base della documentazione reddituale acquisita in giudizio.
- La presentazione contemporanea di istanze su diversi livelli (es. richiesta al Consiglio di disciplina e istanza al Consiglio di amministrazione) deve essere valutata nel contesto concreto: se non determina confusione o incertezza sulla volontà del lavoratore, non preclude l'efficacia della richiesta di pronuncia del Consiglio di disciplina.
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