Cassazione Civile, Sentenza n. 528/2025 del 09/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della destituzione (provvedimento disciplinare per "giusta causa" adottato dall'azienda per non essersi recato ad assistere il cognato nei giorni indicati, malgrado i permessi ex legge 104/1992) per violazione delle garanzie procedurali previste dal R.D. 148/1931 (in particolare omissione della pronuncia del Consiglio di disciplina richiesto dal lavoratore), e, altresì, censure sulla corretta applicazione della legge 104/1992, sulla valutazione della prova e sull'ammissione di prove nel giudizio di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso del lavoratore ritenendo che la mancata pronuncia del Consiglio di disciplina, richiesto dal lavoratore dopo l'opinamento di destituzione, configuri una nullità di protezione tale da rendere illegittima la sanzione. La sentenza impugnata (Corte d'appello di Napoli) è stata cassata in relazione a tale motivo e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese. Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti.
Norme richiamate
R.D. 148/1931 (allegato A), artt. 53, 54, 56
art. 53 ss.; art. 54 disciplina composizione del Consiglio di disciplina
Predisposizione di una procedura disciplinare speciale per gli autoferrotranvieri con diritto del lavoratore, ove ritenga opportuno, di chiedere la pronuncia del Consiglio di disciplina; l'omissione di una delle fasi previste (es. mancata pronuncia del Consiglio) determina una nullità di protezione della sanzione.
Legge n. 300/1970, art. 7
La Corte ha ribadito che l'art. 7 non ha abrogato la disciplina speciale del R.D. 148/1931 applicabile agli autoferrotranvieri; dunque la tutela speciale prevista dal R.D. permane e non può essere sostituita ex se dall'art. 7.
D.Lgs. 112/1998, art. 102, comma 1, lett. b)
"Sono soppresse le funzioni amministrative relative ... alla nomina dei consigli di disciplina"
La soppressione delle funzioni amministrative pubbliche relative alla nomina non implica l'abrogazione tout court dei Consigli di disciplina: è stata recisa la connessione con l'organo pubblico nominante, ma non eliminata la tutela sostanziale prevista dal R.D. 148/1931 né la necessità che il procedimento disciplinare preveda la pronuncia collegiale ove prevista.
D.Lgs. 23/2015, art. 2, comma 1 (richiamato con riferimento alla giurisprudenza costituzionale)
La Corte Costituzionale ha dichiarato parziale illegittimità costituzionale con riferimento alla parola "espressamente" in relazione alla limitazione della reintegrazione prevista per i nuovi assunti; la sentenza costituzionale è stata richiamata nel quadro del "diritto vivente" che influisce sull'interpretazione della tutela reintegratoria e delle nullità previste dalla legge.
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
Riguarda i permessi per l'assistenza a persone disabili; la Corte territoriale aveva valutato che l'uso del permesso deve essere apprezzato alla luce delle sue finalità e delle prove; però la Cassazione, accogliendo il primo motivo, ha assorbito le questioni di merito, rimandando la valutazione fattuale alla Corte d'appello.
Legge n. 300/1970, art. 18, sesto comma
Norma richiamata in primo grado quale parametro per il risarcimento in caso di annullamento del rapporto: il provvedimento di primo grado aveva condannato la datrice al pagamento di un'indennità ai sensi dell'art. 18, sesto comma; la Cassazione ha però cassato la pronuncia per la violazione procedurale rilevata.
Massime di principio
- Per gli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione (autoferrotranvieri) permane una disciplina disciplinare speciale (R.D. 148/1931) che attribuisce al lavoratore il diritto di chiedere la pronuncia del Consiglio di disciplina; l'omissione di tale fase, se richiesta, può determinare la nullità della sanzione (nullità di protezione).
- La soppressione delle funzioni pubbliche di nomina dei componenti del Consiglio di disciplina non equivale alla soppressione dell'istituto: l'assenza dell'intervento pubblico non legittima di per sé l'omissione della procedura o la sanzione disciplinare.
- Le pronunce delle Sezioni Unite e le decisioni costituzionali sul punto possono configurare un "diritto vivente" che influenza l'interpretazione, ma non devono essere estese oltre l'ambito a cui sono specificamente riferite (es.: questioni di giurisdizione non implicano automaticamente l'abrogazione sostanziale delle norme disciplinari speciali).
- Nelle controversie che coinvolgono l'uso dei permessi di cui alla legge 104/1992 la valutazione dei fatti (comportamento concreto del lavoratore, durata e finalità delle visite, presenza ad eventi sociali) resta rimessa al giudice di merito; la Cassazione interviene quando siano ravvisabili vizi di diritto o di procedimento.
- In presenza di un motivo di cassazione fondato su nullità procedurale rilevante (es. omissione del Consiglio di disciplina), gli altri motivi vengono in genere assorbiti e la causa è rinviata al giudice di merito per una nuova valutazione complessiva, anche delle spese.
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