Cassazione Civile, Sentenza n. 527/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della legittimità della destituzione del 25 gennaio 2018 addebitata da TEP S.p.A.: si deduceva la violazione delle norme procedurali previste dal R.D. 148/1931 (in particolare la mancata attivazione del Consiglio di disciplina previsto per gli autoferrotranvieri) e l'infondatezza dell'addebito. Il ricorrente chiedeva reintegrazione, indennità risarcitoria, risarcimento danni e versamento contributi. In cassazione ha dedotto, tra gli altri, che la soppressione delle funzioni amministrative di nomina non ha abrogato i Consigli di disciplina e che l'omissione della fase prevista dal R.D. comporta nullità di protezione della sanzione; ha inoltre invocato questioni connesse a norme regionali e alla riserva di materia costituzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la soppressione delle funzioni amministrative relative alla nomina dei Consigli di disciplina (art. 102, comma 1, lett. b) d.lgs. 112/1998) non comporti l'abrogazione tout court dei Consigli di disciplina previsti dal R.D. 148/1931. Ha affermato la rilevanza della giurisprudenza consolidata che qualifica le omissioni nelle fasi previste dall'art. 53 all. A R.D. 148/1931 come cause di nullità di protezione della sanzione disciplinare. Per tali ragioni la sentenza della Corte d'Appello di Bologna è stata cassata e la causa rinviata per nuovo esame, anche per la regolazione delle spese, ad altra composizione della Corte d'Appello di Bologna. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, allegato A, artt. 53-58
testo non riportato integralmente nella decisione
Regolamentano il procedimento disciplinare per gli autoferrotranvieri e prevedono la fase di opinamento e la possibilità di richiesta di pronuncia del Consiglio di disciplina; le fasi previste sono inderogabili e la mancata osservanza può determinare una nullità di protezione della sanzione.
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 102, comma 1, lett. b)
Sono soppresse le funzioni amministrative relative ... alla nomina dei consigli di disciplina
La soppressione riguarda le funzioni amministrative di nomina, ossia il collegamento con gli organi pubblici; non comporta l'eliminazione automatica dei Consigli di disciplina come istituti, né la loro abrogazione 'tout court'.
d.lgs. 23/2015, art. 2, comma 1
testo parzialmente menzionato nella decisione
Norma rilevante nella disciplina delle tutele reintegratorie per i licenziamenti; la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionalità parziale del comma limitatamente alla parola espressamente, con effetti interpretativi sulla tutela reintegratoria delle nullità disciplinari.
Costituzione, art. 3
Richiamata nella prospettazione del ricorrente per profili di ingiustificata disparità di trattamento; la Corte non modifica la sua applicazione ma la prende in considerazione nel quadro dei profili di legittimità costituzionale.
Costituzione, art. 117
Richiamata dal ricorrente in relazione alla riserva legislativa statale in materia di ordinamento civile e disciplina del rapporto di lavoro; utilizzata nella prospettiva di questioni di conflitto di competenza normativa.
legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), art. 7
La Corte ha richiamato il confronto tra la disciplina speciale degli autoferrotranvieri e la disciplina generale dell'art. 7, sottolineando la permanenza della specialità residuale dell'allegato A al R.D. 148/1931.
Decisione Corte Costituzionale 22 febbraio 2024, n. 22
testo decisionale richiamato nella motivazione
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte del d.lgs. 23/2015 (limitazione della parola espressamente) e ha assunto il 'diritto vivente' della giurisprudenza consolidata come parametro di riferimento; la Cassazione ne trae principio sul valore delle interpretazioni giudiziali consolidate in materia.
Massime di principio
- Per gli autoferrotranvieri la procedura disciplinare prevista dal R.D. 148/1931 (art. 53 e ss.) mantiene carattere di specialità e le sue fasi essenziali sono inderogabili: l'omissione può determinare nullità di protezione della sanzione.
- La soppressione delle funzioni amministrative di nomina (es. art. 102 d.lgs. 112/1998) non equivale all'abrogazione automatica degli enti o istituti previsti dalla norma originaria; l'inerzia degli organi competenti a nominare non implica la scomparsa del rimedio procedimentale previsto dalla legge.
- In caso di mancata attivazione del Consiglio di disciplina, il lavoratore può invocare la nullità della sanzione e ottenere la riesamina della posizione, potendo la Cassazione disporre la cassazione con rinvio per un nuovo esame.
- Non tutte le fasi procedurali richiedono collegialità formale: la collegialità è essenziale per le decisioni e le valutazioni discrezionali del plenum, mentre atti istruttori o preparatori possono essere compiuti anche da singoli, purché verificabili dall'organo collegiale a posteriori.
- Nel contenzioso simile è strategico far emergere l'esistenza di una prassi giurisprudenziale consolidata che qualifichi determinate omissioni come nullità di protezione e richiedere la cassazione con rinvio per valutare gli effetti sostanziali della mancanza procedimentale.
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