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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10146/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Un condannato, nei cui confronti erano state pronunciate tre sentenze di condanna per reati unificati dal vincolo della continuazione e con beneficio della continuazione già riconosciuto in cognizione, ha chiesto in sede esecutiva la rideterminazione della pena complessiva. Il tribunale dell'esecuzione ha respinto l'istanza, pur rilevando che in cognizione era stato individuato erroneamente il reato più grave, ritenendo che tale errore dovesse essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione e non potesse essere corretto in executivis. Nel ricorso per cassazione la difesa ha denunciato inosservanza della legge penale proprio in relazione alla individuazione del reato più grave fra quelli unificati dalla continuazione, sostenendo in sostanza che l'errore avrebbe dovuto essere emendato in sede esecutiva. È stata inoltre depositata memoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretta l'ordinanza impugnata. Ha affermato che l'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi del procedimento di cognizione o della sentenza che lo ha definito, poiché ostano le regole della cosa giudicata, operanti anche rispetto a provvedimenti affetti da nullità assoluta. Ha escluso, nel caso concreto, che vi fosse una situazione di illegalità della pena tale da legittimare l'intervento del giudice dell'esecuzione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    richiamato solo indirettamente nella formula dell'incidente di esecuzione e del ricorso; non è specificato nel testo

  • art. 670 c.p.p.

    non espressamente citato, ma il testo tratta dell'incidente di esecuzione e dei limiti del suo utilizzo

  • cosa giudicata

    impedisce di far valere in esecuzione vizi del giudizio di cognizione, anche se riferiti a provvedimenti affetti da nullità assoluta

Massime di principio

  • L'incidente di esecuzione non è lo strumento per dedurre vizi relativi al giudizio di cognizione o alla sentenza irrevocabile che lo ha definito; tali doglianze devono essere veicolate con gli ordinari mezzi di impugnazione.
  • Il giudicato impedisce la rimessione in discussione di errori commessi nella determinazione del reato più grave ai fini della continuazione, quando l'errore attiene alla cognizione e non integra una vera e propria illegalità della pena.
  • La nozione di illegalità della pena, idonea a giustificare l'intervento del giudice dell'esecuzione, va tenuta distinta dagli errori di qualificazione o di individuazione del reato più grave non più emendabili dopo il passaggio in giudicato.
  • La formazione del giudicato opera anche rispetto a provvedimenti affetti da nullità assoluta, se la censura investe il contenuto del giudizio di cognizione e non un errore esecutivo autonomamente rilevabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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