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Ordinanza

Ordinanza n. 4444/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Quinta Ter, n. 2024/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202502898

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione Quinta Ter, n. 2024/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio resa nella controversia relativa alla vicenda oggetto anche della sentenza della Corte dei conti regionale per il Veneto n. 66/2024. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti i motivi specifici dell'appello. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la Corte dei conti ha accertato la responsabilità dell'appellante e di altra soggetta, condannandoli in solido al risarcimento di € 4.269.493,24 in favore del GSE, e ha valorizzato il passaggio della sentenza contabile relativo alla mancata integrale produzione della documentazione richiesta dal GSE, preceduta da sei istanze di proroga.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito l'appello nel merito. Ha disposto un'integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 65 c.p.a., ordinando al GSE di acquisire e depositare, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, copia delle sei istanze di proroga menzionate nella sentenza della Corte dei conti e, se esistenti, dei provvedimenti con cui il GSE avrebbe concesso tali proroghe. L'acquisizione è stata ritenuta necessaria per la decisione. È stata fissata l'udienza di discussione del merito al 6 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    La disposizione è stata posta a fondamento dell'ordine di acquisizione della documentazione istruttoria ritenuta necessaria per decidere l'appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo d'appello, quando dagli atti emerge un riferimento decisivo a documenti specifici non presenti nel fascicolo, il giudice può disporne l'acquisizione istruttoria ai sensi dell'art. 65 c.p.a. prima di definire il merito.
  • L'acquisizione istruttoria può riguardare non solo gli atti principali del procedimento, ma anche le istanze e gli eventuali provvedimenti di proroga che incidano sulla ricostruzione della condotta tenuta dal privato e sull'attività di controllo dell'amministrazione.
  • Quando è disposta un'integrazione istruttoria, la causa resta non definita nel merito e il giudice deve fissare una successiva udienza di discussione.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeAppelloIncentivi energetici
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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