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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39383/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 07/07/2022 con cui la Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva riconosciuto la continuazione fra tre sentenze irrevocabili e rideterminato la pena in complesso, omettendo però di pronunciare e motivare in ordine alla richiesta difensiva di estensione del beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso con due delle sentenze antecedenti; il ricorso deduceva violazione dell'art. 671 c.p.p. e carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato che, pur essendo legittimo ricondurre sotto il vincolo della continuazione più condanne emesse con distinti provvedimenti, il giudice dell'esecuzione è obbligato a valutare e motivare se estendere o meno il beneficio della sospensione condizionale della pena alla pena complessivamente irrogata. L'omissione di qualsivoglia argomentazione sulla richiesta di estensione della sospensione ha viziato l'atto, per cui la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla statuizione implicita di rigetto della sospensione e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto, impartendo l'applicazione dell'art. 34, comma 1, c.p.p. come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013 (ossia impedendo che partecipi al giudizio di rinvio il medesimo giudice che aveva pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza impugnata).

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Regola l'applicazione della continuazione in sede esecutiva; richiede che il giudice dell'esecuzione, quando riconosce la continuazione fra condanne, valuti e motivi l'eventuale estensione del beneficio della sospensione condizionale alla pena complessiva

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Sono i motivi di ricorso per cassazione invocati dal difensore per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata

  • art. 34, comma 1 cod. proc. pen.

    Applicato in conseguenza della pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013: impedisce che, nel giudizio di rinvio dopo annullamento, partecipi il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza impugnata

  • art. 623, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale che ha imposto la regola di astensione del giudice che aveva già deciso nella fase esecutiva

  • Corte Costituzionale, sent. n. 183/2013

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme nella parte in cui non prevedevano il divieto di partecipazione al giudizio di rinvio del giudice che aveva pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza impugnata, imponendo quindi la regola di discontinuità del collegio in sede di rinvio

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 3137 del 07/07/2021, Nozzolillo, Rv. 282493 - 01)

    Principio che l'identificazione di un unico disegno criminoso fra condotte oggetto di diverse sentenze non comporta l'automatica revoca della sospensione condizionale già concessa; il giudice deve esaminare e motivare caso per caso l'estensione del beneficio

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva non determina automaticamente la perdita dei benefici già concessi: il giudice dell'esecuzione deve valutare e motivare specificamente se estendere o meno la sospensione condizionale alla pena complessiva
  • La mancata pronuncia o la completa assenza di motivazione rispetto a una richiesta difensiva rilevante (es. estensione della sospensione condizionale) costituisce vizio che può comportare l'annullamento e il rinvio del provvedimento
  • In caso di annullamento e rinvio, il giudice che ha già deciso sull'istanza impugnata non può partecipare al nuovo giudizio, in applicazione della Corte costituzionale n. 183/2013 e dell'art. 34 c.p.p. come riformulato
  • La difesa dovrebbe sempre documentare e sollecitare espressamente l'estensione di benefici già concessi in precedenti sentenze per evitare omissioni e facilitare la necessaria motivazione del giudice dell'esecuzione
  • Sulla valutazione di concedere o meno l'estensione del beneficio il giudice resta libero, ma è vincolato all'obbligo di motivazione congrua e specifica per evitare annullamenti

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