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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40136/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la revoca della sospensione condizionale della pena (pena di un anno) disposta dal Tribunale di Catania. L'ordinanza di revoca motivava che la sospensione concessa con sentenza del 25/11/2020 era stata concessa "per la seconda volta" in violazione dell'art. 164, comma 4, c.p., perché alla data della sentenza del 25/11/2020 l'imputato, sebbene formalmente incensurato, aveva precedenti sentenze segnate nel casellario (due condanne a pena non sospesa e una precedente sospesa). Il ricorrente sosteneva che, al momento della concessione originaria non esistevano cause ostative e che, se le condanne ostative erano divenute irrevocabili successivamente e note alla Corte d'appello che nel 2023 ha riformato la sentenza quanto alla pena, l'eventuale mancata revoca da parte della Corte d'appello precluderebbe l'intervento del giudice di esecuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse motivato in modo insufficiente e ha richiamato il principio stabilito dalle Sezioni Unite (procedura Zangari): la revoca della sospensione condizionale della pena è in astratto possibile in sede esecutiva anche se la causa ostativa era nota alla corte d'appello, salvo che la corte d'appello, adeguatamente informata e sollecitata dal Pubblico ministero, si sia espressamente pronunciata respingendo l'istanza di revoca e tale decisione sia divenuta incontrovertibile. La Corte ha quindi disposto che il Tribunale dell'esecuzione integri il suo accertamento indicando tra l'altro se la Corte d'appello disponesse di certificato del casellario aggiornato, se il Pubblico ministero abbia sollevato la questione in appello e se la Corte territoriale si sia espressa sulla revoca ex officio o abbia respinto un'istanza di revoca.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen., comma 4

    Disciplina le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte lo ha richiamato come parametro per valutare se la sospensione concessa in precedenza fosse illegittima in presenza di condanne pregresse annotate nel casellario

  • art. 168 cod. pen., comma 3

    Norma richiamata nella censura difensiva riguardante gli effetti e la revoca della sospensione condizionale; la censura invocava anche questa disposizione nella prospettiva di illegittimità della revoca eseguita senza tener conto della cronologia e delle conoscenze del giudice d'appello

  • Sezioni Unite, informazione provvisoria n. 8/2024 (ricorso Zangari)

    Precisa che, in linea generale, è legittima la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva anche quando la causa ostativa era nota alla corte d'appello, salvo i casi in cui la corte d'appello, adeguatamente informata e sollecitata dal Pubblico ministero, abbia deciso espressamente e definitivamente di non revocare il beneficio; fornisce il criterio per valutare la preclusione o meno dell'intervento dell'esecuzione

Massime di principio

  • Verificare sempre la cronologia delle sentenze: conta la situazione giuridica alla data di concessione originaria della sospensione e la data di eventuali sentenze intervenute dopo
  • L'intervento del giudice dell'esecuzione per revocare la sospensione è possibile anche se la causa ostativa era nota alla corte d'appello, salvo che la corte d'appello, opportunamente informata e sollecitata dal Pubblico ministero, si sia espressamente e definitivamente pronunciata sulla revoca
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare chiaramente se le condanne ostative erano documentate nel fascicolo del giudice della cognizione (certificato del casellario aggiornato) al momento della decisione di appello
  • Occorre accertare se il Pubblico ministero abbia sollevato la questione in appello o abbia avuto occasione di proporre ricorso in Cassazione: l'inerzia dell'ufficio può consentire l'intervento in sede esecutiva
  • In situazioni analoghe, curare la produzione e la verifica del certificato del casellario giudiziale e documentare le date di irrevocabilità delle sentenze per stabilire se sussistesse una causa ostativa già al momento della concessione del beneficio

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