Cassazione Penale, Sentenza n. 21892/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per ottenere la riparazione dell'ingiusta detenzione in relazione a misure cautelari adottate nell'ambito di un procedimento per concorso esterno in associazione mafiosa; il ricorrente era stato assolto in secondo grado con formula ampia. La difesa ha contestato la decisione del giudice della riparazione che aveva ritenuto sussistente la "condizione negativa" prevista dall'art. 314, comma 1 (ultima parte) c.p.p., ossia colpa grave ostativa, sulla base di elementi quali una conversazione intercettata del 16/01/2009 in cui un detenuto faceva riferimento a un appartenente alle forze dell'ordine (identificato come LUCIANO), i rapporti del ricorrente con RAO Franco (gestore di un distributore di carburante) e l'uso, da parte del ricorrente, di ambienti malavitosi per chiedere vendetta. La difesa ha sostenuto l'assenza di prova che il riferimento intercettato riguardasse il ricorrente e che, anche se lo riguardasse, non vi fosse effetto reale sull'esecuzione dell'arresto; ha altresì rilevato la non correlazione dei rapporti con RAO alla decisione custodiale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, non si rifa la valutazione di responsabilità penale ma si verifica se il comportamento del ricorrente abbia concretamente contribuito a creare un quadro indiziante tale da rendere ostativa la riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. Ha ritenuto provati comportamenti del LUCIANO (frequentazioni e scambi con persone legate agli indagati, rapporti con RAO, ricorso ad ambienti malavitosi, e elementi emersi da intercettazioni tra terze persone) idonei a costituire colpa grave ostativa e a integrare una concausalità rispetto all'adozione della misura cautelare. Per questi motivi ha confermato la decisione di non concedere la riparazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero resistente, liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La norma esclude la riparazione ove ricorra una condotta del richiedente che, per colpa grave, abbia contribuito a determinare il grave quadro indiziante che ha portato all'adozione della misura cautelare; tale colpa può desumersi anche da frequentazioni "ambigue" e violazioni deontologiche che assumano concausalità con il provvedimento
giurisprudenza di legittimità
sez.4 n. 8914 del 18/12/2014; n. 45418 del 25/11/2010; n. 37528 del 24/6/2008; n. 42679 del 24/5/2007; sez.4 n. 850 del 28/9/2021 (Denaro); n. 53361 del 21/11/2018 (Puro); n. 29550 del 5/6/2019 (Morabito); n. 7956 del 20/10/2020 (Abruzzese); n. 19180 del 18/2/2016 (Buccini); n. 27458 del 5/2/2019 (Hosni); n. 1516 del 17/12/1992 (Pasqualin)
La Corte richiama precedenti secondo cui, nella riparazione, sono utilizzabili elementi emersi nelle indagini (anche conversazioni tra terzi) se il loro significato sfavorevole è univoco; le frequentazioni ambigue e le violazioni deontologiche dell'appartenente alle forze dell'ordine possono integrare colpa grave ostativa se concausali rispetto all'adozione del provvedimento cautelare
Massime di principio
- La procedura di riparazione per ingiusta detenzione non riconsidera la responsabilità penale; valuta invece se il comportamento del richiedente abbia contribuito a creare o rafforzare il quadro indiziario che ha determinato l'adozione della misura cautelare.
- Frequentazioni ambigue, rapporti con soggetti indiziati/condannati o violazioni deontologiche da parte di appartenenti alle forze dell'ordine possono configurare colpa grave ostativa all'indennizzo se emerge una concausalità, anche parziale, con l'adozione della misura.
- Conversazioni intercettate tra terze persone possono essere utilizzate in sede di riparazione per dimostrare contiguità del richiedente, purché il loro significato ostile sia stato univocamente accertato dalla sentenza di merito.
- Un'assoluzione con formula ampia non garantisce automaticamente il diritto alla riparazione: l'assenza di responsabilità penale non esclude che la condotta extraprocessuale del richiedente abbia reso ostativa la riparazione.
- Il giudice della riparazione deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili dalle indagini, se non esclusi in dibattimento, e motivare autonomamente la sussistenza di negligenza, imprudenza o violazioni che possano essere valutate come colpa grave.
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