Cassazione Civile, Ordinanza n. 12291/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza della Capitaneria di Porto che aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle prescrizioni di sicurezza balneare, in particolare per non avere garantito la presenza contemporanea di almeno due assistenti bagnanti nello stabilimento denominato "Solarium Sunny". I ricorrenti avevano proposto opposizione sostenendo che la concessione demaniale e il titolo autorizzatorio qualificavano la struttura come destinata esclusivamente a solarium, con esclusione della balneazione e dei servizi accessori, sicché non sarebbe stato configurabile l’obbligo di assicurare il salvamento. In cassazione hanno dedotto violazione di norme regolamentari e processuali, nonché vizio di motivazione, lamentando che il giudice di merito avesse trascurato il divieto di balneazione risultante dalla concessione, la destinazione esclusiva a solarium, la mancanza di consenso del personale alla presenza dei bagnanti e la presenza di materiale edilizio nell’area antistante. La Corte ha ritenuto il motivo infondato quanto alla censura principale, osservando che, in materia di illeciti amministrativi, rileva l’attività concretamente esercitata e non la sola qualificazione formale del titolo concessorio; ha inoltre dichiarato inammissibili le ulteriori doglianze perché dirette in realtà a contestare la valutazione delle prove e gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, non sindacabili in sede di legittimità, anche in presenza di doppia conforme.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito nella parte in cui aveva valorizzato l’effettiva attività di balneazione svolta nella struttura e quindi l’applicabilità delle prescrizioni di sicurezza balneare, inclusa l’obbligatoria presenza di assistenti al salvamento. Le censure ulteriori sono state dichiarate inammissibili perché sostanzialmente miravano a una rivalutazione del compendio istruttorio e dei fatti accertati in appello, preclusa in cassazione; inoltre, è stato richiamato l’art. 348-ter c.p.c. per escludere il vizio di omesso esame di fatti decisivi in ragione della doppia conforme. Nessuna spesa è stata posta a carico delle intimate, che non hanno svolto difese, ed è stato dato atto dell’obbligo dei ricorrenti di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 D.D.G. n. 476/2007
Invocato dai ricorrenti come norma violata, ma la Corte non ne trae una diversa regola decisiva; lo richiama insieme alle altre disposizioni per affermare che la censura non scalfisce l’accertamento dell’attività concreta svolta.
art. 5, comma 7, Ordinanza n. 16/2006 della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo
Prescriveva, secondo la ricostruzione della Corte, gli obblighi di sicurezza balneare e salvamento per le strutture che svolgessero attività di balneazione; la violazione è stata ritenuta correttamente accertata in fatto.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso sotto il profilo del difetto di motivazione, ma la Corte ha escluso l’esistenza del vizio nei termini prospettati.
Richiamato come parametro del vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza nella parte in cui pretendeva una nuova valutazione dei fatti.
Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte ha osservato che le censure investivano in realtà l’apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito.
La Corte ha precisato che, in presenza di doppia conforme, non è proponibile il ricorso per cassazione per omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- In materia di illeciti amministrativi, ai fini dell’accertamento della violazione rileva l’attività concretamente esercitata e non la sola qualificazione formale o astratta del titolo autorizzatorio, quando il fatto storico accertato dimostri una diversa effettiva destinazione dell’attività.
- Le doglianze che, sotto veste di violazione di legge o di vizio di motivazione, mirano in realtà a contestare la valutazione delle prove e l’accertamento dei fatti compiuti dal giudice di merito sono inammissibili in sede di legittimità.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione se la sentenza d’appello si fonda sulle stesse risultanze fattuali della sentenza di primo grado.
- Quando l’esercizio concreto dell’attività rende applicabili prescrizioni amministrative di sicurezza, la loro inosservanza può essere sanzionata anche se il titolo concessorio descrive la struttura in modo formalmente diverso.
- La censura di motivazione è inammissibile se non individua specificamente quali norme o principi di diritto siano stati realmente violati e si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
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