Ordinanza n. 157/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Prefettura - U.T.G. di Reggio Calabria del 5 giugno 2026 e atti connessi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, un provvedimento adottato dalla Prefettura - U.T.G. di Reggio Calabria, richiamato nel ricorso e nell’atto impugnato in relazione a una sentenza definitiva di condanna per il reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare che le questioni prospettate nel ricorso e negli scritti difensivi dell’amministrazione necessitano di un significativo approfondimento proprio della fase di merito.
La decisione
Il TAR non ha accolto né respinto nel merito la domanda di annullamento e non ha effettuato una compiuta valutazione cautelare delle questioni sostanziali, ritenendo che esse non si prestassero a una sommaria delibazione nella fase cautelare. Ha ritenuto tuttavia adeguatamente tutelabili le esigenze cautelari mediante la celere fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissata al 13 gennaio 2027. In vista del merito ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al ricorrente di depositare entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza copia della sentenza definitiva di condanna relativa al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, corredata dall’attestazione della data di passaggio in giudicato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
Le esigenze cautelari possono essere tutelate, in luogo della concessione di una misura sospensiva, mediante la celere fissazione dell’udienza per la trattazione del merito.
reato di cui all’art. 73 DPR n. 309/1990
La sentenza di condanna relativa al reato richiamato nel provvedimento impugnato costituisce oggetto dell’incombente istruttorio disposto dal giudice; il testo non espone ulteriori profili interpretativi della disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Sono ritenuti sussistenti i presupposti per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla diffusione dei provvedimenti, quale fondamento della tutela dei dati personali relativi al ricorrente.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte a sostegno del ricorso richiedono un significativo approfondimento incompatibile con la sommaria delibazione cautelare, il giudice può non definire la domanda cautelare nel merito e tutelare le esigenze urgenti mediante la celere fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- La fissazione ravvicinata dell’udienza di merito può costituire una misura cautelare adeguata anche senza sospensione dell’atto impugnato, quando il giudice ritenga che tale strumento assicuri una tutela effettiva delle esigenze prospettate.
- In vista della decisione di merito, il giudice amministrativo può disporre che la parte depositi la sentenza penale definitiva richiamata nel ricorso e nel provvedimento impugnato, con attestazione del passaggio in giudicato, quando tale documentazione sia necessaria per l’approfondimento della controversia.
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