Cassazione Penale, Sentenza n. 7312/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame del 16/06/2022 che aveva parzialmente riformato l'ordinanza del GIP del 17/05/2022 sostituendo la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge per mancata autonoma valutazione del fatto da parte del GIP; (ii) vizio di motivazione e violazione di legge per non avere ritenuto la fattispecie come tentativo di estorsione (art. 393 c.p.) anziché estorsione consumata; (iii) vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, dopo che il ricorrente ha rinunciato al ricorso con dichiarazione del 31/10/2022 a seguito della revoca della misura degli arresti domiciliari (provvedimento del 18/10/2022). La Corte ha altresì affermato che, trattandosi di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, questi non può essere condannato al pagamento delle spese processuali né al versamento di somme alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorrente contestava che il fatto dovesse essere qualificato come tentativo; la Corte di cassazione non si è pronunciata nel merito perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
La contestazione dell'aggravante mafiosa era dedotta nel ricorso, ma la Corte non ha affrontato il merito della questione a causa dell'inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse
giurisprudenza della Cassazione (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785)
Principio applicato: l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non configura soccombenza e quindi esclude la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento in favore della Cassa per le ammende
Massime di principio
- La revoca o cessazione della misura cautelare impugnata può determinare una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e rendere quindi inammissibile un ricorso per cassazione.
- Quando l'inammissibilità deriva da causa non imputabile al ricorrente (es. revoca della misura da parte dell'autorità intervenuta), la Corte di cassazione generalmente esclude la condanna del ricorrente alle spese processuali e ad eventuali somme dovute alla Cassa delle ammende.
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse impedisce alla Corte di entrare nel merito delle questioni sostanziali dedotte (es. qualificazione giuridica del fatto, riconoscimento di aggravanti).
- Se si intende ottenere una pronuncia sul merito (ad es. per contestare qualificazione del reato o aggravanti), è preferibile non rinunciare al ricorso dopo che l'interesse è venuto meno, salvo valutare i rischi procedurali e strategici: la rinuncia rende il ricorso inammissibile e impedisce la decisione sulle questioni sostanziali.
- In sede di impugnazione, è utile documentare le ragioni della conservazione dell'interesse o valutare misure alternative processuali per evitare che sopravvenuti eventi processuali rendano il ricorso inammissibile senza decisione di merito.
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