Cassazione Civile, Ordinanza n. 29156/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte istante)
La controversia
La vicenda riguarda un ricorso volto alla correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Nel provvedimento impugnato, nella parte motiva e nel dispositivo, risultavano indicate sulle spese statuizioni tra loro non coerenti: da un lato si leggeva che le spese seguivano la soccombenza e venivano liquidate nel dispositivo; dall’altro, nel dispositivo, si disponeva la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controparte. Il ricorso deduceva che si trattava di mera svista redazionale, percepibile ictu oculi, poiché la controparte era rimasta intimata e dunque non poteva esservi condanna alle spese nei suoi confronti. Si invocava pertanto l'art. 391-bis c.p.c. per la correzione dell'errore materiale, con richiesta di sostituire la frase errata nella motivazione e di eliminare dal dispositivo la condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha riconosciuto la natura di errore materiale del contrasto testuale presente nell'ordinanza precedente, rilevando che la divergenza tra volontà decisoria e formulazione letterale era frutto di mera svista nella redazione. Ha quindi disposto la correzione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., sostituendo nella motivazione la locuzione errata con quella corretta e cancellando dal dispositivo la condanna alle spese. Poiché il provvedimento originario indicava che la controparte era rimasta intimata, la statuizione sulle spese è stata emendata in conformità a tale dato processuale.
Norme richiamate
è il rimedio utilizzabile per correggere errori materiali del provvedimento, quando la correzione riguarda la manifestazione esterna del pensiero del giudice e non il contenuto sostanziale della decisione.
Massime di principio
- L'errore materiale correggibile ex art. 391-bis c.p.c. ricorre quando vi è una divergenza fortuita e riconoscibile ictu oculi tra volontà del giudice e sua espressione letterale, dovuta a mera svista o disattenzione redazionale.
- La correzione dell'errore materiale non incide sulla sostanza della decisione, ma solo sulla sua formulazione esterna, e può essere disposta quando il contenuto corretto risulti chiaramente desumibile dal testo del provvedimento complessivo.
- In tema di spese processuali, una statuizione che condanni una parte alle spese non è compatibile con un diverso dato testuale del provvedimento che dia atto della sua mera intimazione, quando ciò renda palese l'errore di redazione.
Come è indicizzato
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