Cassazione Civile, Ordinanza n. 35167/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento, in solido, di una somma pari a euro 33.879,57, indicata come prestito erogato da un soggetto in favore di due persone sulla base di una scrittura di riconoscimento del debito. Uno degli ingiunti propose opposizione; la relativa opposizione fu rigettata e la decisione passò in giudicato. L'altro ingiunto propose a sua volta opposizione, contestando anche la validità dell'operazione probatoria. In primo grado l'opposizione fu rigettata, anche sulla base di una consulenza grafologica che confermava l'autografia della sottoscrizione apposta sulla scrittura disconosciuta. In appello l'opponente dedusse che il giudice di prime cure avesse consentito la produzione dell'originale della scrittura dopo la scadenza dei termini istruttori di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., e chiese quindi la revoca del decreto ingiuntivo. La Corte d'appello accolse il gravame, revocò il decreto e condannò il creditore alle spese. Il ricorso per cassazione censura tale decisione con due motivi: con il primo denuncia la violazione degli artt. 183, sesto comma, 216 e 217 c.p.c., sostenendo che il deposito dell'originale di un documento già prodotto in copia non integra una nuova produzione e dunque è ammissibile anche oltre il termine istruttorio, specialmente quando serva per la verificazione della scrittura disconosciuta; con il secondo lamenta la violazione degli artt. 116 e 273 c.p.c. per avere la corte territoriale attribuito rilievo alle dichiarazioni rese da un coobbligato in interrogatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la tesi della corte di merito secondo cui l'originale della scrittura, prodotto dopo i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., sarebbe inutilizzabile ai fini della verificazione. Ha affermato che il deposito dell'originale di un documento già presente in copia non costituisce nuova produzione in senso tecnico e che tale principio vale anche nel procedimento di verificazione della scrittura disconosciuta, anzi l'originale è preferibile e necessario per assicurare un esame grafologico affidabile. Ha inoltre osservato che la produzione era stata autorizzata dal giudice di merito proprio per consentire la consulenza tecnica. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
I termini di trattazione e istruzione non impediscono il deposito dell'originale di un documento già prodotto in copia; il principio della tempestività della produzione non va applicato in modo da ostacolare la verificazione della scrittura disconosciuta, specie quando il deposito dell'originale sia autorizzato dal giudice.
Richiamato in relazione alla verificazione della scrittura privata disconosciuta; l'originale del documento è funzionale all'accertamento tecnico della sottoscrizione.
Richiamato in relazione alla procedura di verificazione; la produzione dell'originale serve a rendere possibile l'indagine grafologica.
Invocato nel secondo motivo per contestare l'uso di dichiarazioni rese da terzi; motivo assorbito.
Invocato nel secondo motivo in relazione al valore probatorio delle dichiarazioni rese in interrogatorio; motivo assorbito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- La produzione dell'originale di un documento già depositato in copia non integra nuova produzione in senso tecnico e può quindi essere ammessa anche oltre i termini istruttori, purché il documento fosse già presente agli atti.
- Nel procedimento di verificazione della scrittura privata disconosciuta, l'originale del documento è particolarmente necessario e preferibile rispetto alla copia, perché la consulenza grafologica deve svolgersi sul supporto più affidabile possibile.
- La tempestività del deposito documentale non può essere letta in modo formalistico quando il giudice abbia autorizzato la produzione dell'originale per consentire l'espletamento della consulenza tecnica.
- Quando viene accolto un motivo decisivo di ricorso, i motivi ulteriori restano assorbiti e il giudice di rinvio deve riesaminare complessivamente il materiale probatorio alla luce del principio di diritto enunciato.
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