Sentenza n. 433/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo che aveva riconosciuto il compenso individuale accessorio e condannato il Ministero al pagamento di € 540,28, oltre interessi legali e rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 312/2025 del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al compenso individuale accessorio relativo all’anno scolastico 2020/2021, per il periodo dal 30 settembre 2020 al 9 giugno 2021, condannando il Ministero al pagamento della somma lorda di € 540,28, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha corrisposto quanto dovuto. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese poiché l’adempimento era intervenuto tardivamente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta in sede amministrativa e che era quindi venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha tuttavia applicato il principio della soccombenza virtuale, ritenendo incontestata la fondatezza della pretesa in ragione dell’adempimento tardivo dell’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato a rimborsare i due terzi delle spese di lite, liquidate in € 400,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario; la restante parte delle spese è stata compensata, considerato il tempo intercorso tra la pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro, la richiesta di pagamento, la notificazione del ricorso per ottemperanza e il pagamento effettivo.
Norme richiamate
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali.
Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta e viene meno la posizione di contrasto tra le parti.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente la decisione giurisdizionale, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere perché viene meno la posizione di contrasto tra le parti.
- L’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: se il pagamento tardivo conferma la fondatezza della pretesa azionata, le spese possono essere poste, anche parzialmente, a carico dell’amministrazione.
- Nella liquidazione delle spese per cessazione della materia del contendere, il giudice può considerare sia la fondatezza originaria della domanda sia l’intervallo temporale tra la formazione del titolo, la richiesta di adempimento, la proposizione del ricorso e l’effettivo pagamento.
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