Cassazione Penale, Ordinanza n. 05765/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva definito la responsabilità dell'imputato per una condotta violenta e minacciosa posta in essere nei confronti degli operanti, nell'ambito di un intervento finalizzato a trattenerlo dal raggiungere la sua ex compagna. I motivi dedotti sono quattro: 1) riqualificazione del fatto e dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; 2) censura sulla ritenuta ipotesi aggravata, lamentando l'erronea qualificazione giuridica del fatto; 3) contestazione della sussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale; 4) richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo già vagliato e disatteso dal giudice di merito, il secondo manifestamente infondato, il terzo generico e il quarto manifestamente infondato per la ostatività del reato ex art. 337 c.p. e per la recidiva reiterata.
Norme richiamate
Richiamato come titolo di reato ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto nel caso concreto.
La causa di non punibilità è stata esclusa perché ritenuta ostata dalla natura del reato contestato e dallo status di recidivo reiterato dell'imputato.
Massime di principio
- La censura per difetto di correlazione tra accusa e sentenza è infondata quando il fatto ritenuto dal giudice di merito conserva la medesima condotta materiale e la stessa carica offensiva essenziale contestata in imputazione, anche se vi sia riqualificazione giuridica.
- Il giudice di merito può procedere alla qualificazione giuridica del fatto nei limiti del tema d'accusa, senza incorrere in vizio, quando la diversa qualificazione non comporti immutazione sostanziale del fatto storico contestato.
- La contestazione della resistenza a pubblico ufficiale deve misurarsi con l'accertamento della finalità della condotta violenta o minacciosa di impedire il compimento dell'atto d'ufficio; una doglianza meramente generica non è idonea a scalfire la motivazione di merito.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa per ragioni ostative connesse al titolo di reato e alla condizione soggettiva dell'imputato, come la recidiva reiterata, quando tali elementi siano valorizzati dalla motivazione di merito.
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che riproducono censure già disattese con argomentazione congrua dal giudice di merito o che si risolvono in doglianze generiche non specificamente confrontate con la motivazione impugnata.
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