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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46681/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma, da parte della Corte d'Appello di Messina, della condanna inflitta con rito abbreviato condizionato per dichiarazione infedele finalizzata all'evasione dell'IRES negli anni d'imposta 2015-2017. L'imputato era ritenuto essersi avvalso di fatture per operazioni inesistenti emesse dalle ditte individuali MAZZE' Antonino e GENTILE Gianluca. In cassazione si deducevano: mancata o insufficiente valutazione di documenti prodotti dalla difesa (consulenze tecnico-contabili e grafologiche, dichiarazioni raccolte in indagini difensive, scrittura privata), vizio di motivazione e violazione dell'art. 111 Cost. per l'uso delle dichiarazioni rese agli organi investigativi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure dedotte fossero, in sostanza, critiche di merito sulla valutazione della prova operate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello e non evidenziassero vizi di motivazione rilevanti in diritto (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà). La Cassazione ha confermato che la statuizione di merito aveva adeguatamente motivato la valutazione negativa della consistenza delle operazioni fatturate, valorizzando elementi come la modesta struttura logistica e i mezzi degli emittenti le fatture, l'assenza di aree di stoccaggio, la prevalenza di pagamenti in contanti vicino alla soglia-limite, l'assenza di documentazione di riscontro (DDT, pesate), l'inverosimiglianza di alcune giustificazioni difensive e l'inidoneità degli elementi prodotti in rito abbreviato condizionato a rovesciare il quadro probatorio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e a pagare Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 111, quarto comma

    art. 111, quarto comma, Cost.

    Richiamata dalla difesa per contestare l'uso come prova delle dichiarazioni raccolte unilateralmente dagli organi investigativi; la Corte ha ritenuto però che tali dichiarazioni fossero legittimamente utilizzate in considerazione dell'opzione difensiva per il rito abbreviato condizionato e non si è ravvisata violazione del principio del giusto processo.

  • Codice di procedura penale, art. 391-bis

    art. 391-bis cod. proc. pen.

    Citato nel passaggio in cui la difesa aveva riformulato versioni successivamente (dichiarazioni ex art. 391-bis); la Corte ha considerato tali dichiarazioni valutandone la coerenza con il quadro probatorio, ritenendole insufficienti a mutare la valutazione complessiva.

  • Disciplina tributaria IRES

    La fattispecie contestata riguardava la dichiarazione infedele finalizzata all'evasione dell'IRES per il periodo 2015-2017 mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha valutato la sussistenza del reato sulla base degli elementi probatori disponibili (assenza di riscontri documentali, modalità di pagamento, struttura degli emittenti).

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a chiedere una diversa valutazione della prova: occorre dedurre vizi di motivazione rilevanti in diritto (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà).
  • La regola della "doppia conforme" rende difficile il sindacato della Cassazione sulle valutazioni di fatto e di prova quando primo e secondo grado hanno dato congrua motivazione convergente.
  • Nel rito abbreviato condizionato gli elementi raccolti dalla difesa possono essere considerati ma non sempre sono idonei a sovvertire un quadro accusatorio ben motivato; la difesa deve puntare a evidenziare vizi di diritto o incongruenze manifeste nella motivazione.
  • Per contestare la fittizietà di fatture è determinante produrre elementi di riscontro: documenti di trasporto, pesature, pagamenti tracciabili, disponibilità logistiche e mezzi compatibili con i volumi fatturati; la sola consulenza che dia congruità contabile può essere insufficiente se altri elementi contraddicono l'effettività delle operazioni.
  • Le dichiarazioni rese agli organi investigativi non sono automaticamente inutilizzabili; la loro utilizzabilità va valutata nel complesso contesto probatorio e in relazione all'opzione processuale adottata dalla difesa.

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