Cassazione Penale, Ordinanza n. 36684/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il GUP del Tribunale di Ancona, con sentenza del 26 maggio 2026, aveva applicato ai ricorrenti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena concordata per tentata rapina aggravata. Gli imputati hanno proposto distinti ricorsi. Un ricorrente ha dedotto che il giudice non avrebbe considerato la sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. Gli altri tre, con motivi identici, hanno contestato la qualificazione del fatto come tentata rapina, sostenendo che avrebbe dovuto essere qualificato come minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. La Corte ha rilevato che, secondo il capo d’imputazione e le considerazioni del giudice, gli imputati avevano usato violenza fisica contro la persona offesa con l’intento di rapinare una banca e si erano dati alla fuga per l’intervento dei carabinieri; i ricorsi non hanno spiegato perché, in tale quadro, la qualificazione fosse errata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Quanto al motivo fondato sull’art. 129 c.p.p., ha osservato che, nel patteggiamento, l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita i motivi di ricorso a quelli riguardanti l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza; la deduzione relativa a cause di proscioglimento non rientra tra quelli consentiti. Quanto alle censure sulla qualificazione giuridica, ha ribadito che essa è sindacabile in cassazione soltanto in caso di errore manifesto, quando l’accordo sulla pena rischi di diventare un accordo sui reati, e non quando la diversa qualificazione sia opinabile. Nel caso concreto, la prospettazione dei ricorrenti non ha indicato ragioni idonee a dimostrare un errore manifesto. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ancona ha applicato ai ricorrenti, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di tentata rapina aggravata.
La norma costituisce il rito nel quale è stata applicata la pena concordata; la decisione precisa i limiti di impugnazione propri della sentenza di patteggiamento.
Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quello in esame, attengono alla supposta (oltre che generica) esistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per le categorie di motivi tassativamente indicate dalla disposizione; la deduzione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è consentita.
Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quello in esame, attengono alla supposta (oltre che generica) esistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che la legge non consente, come la censura sulle cause di proscioglimento proposta fuori dai limiti previsti per il patteggiamento.
Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quello in esame, attengono alla supposta (oltre che generica) esistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
La deduzione della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. non costituisce, nel caso esaminato, un motivo ammesso contro la sentenza di patteggiamento.
art. 50 legge 23 giugno 2017, n. 103
Quanto al ricorso di Prinno Gennaro, deve ricordarsi che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza.
La disposizione ha introdotto la limitazione dei motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento alle sole categorie espressamente indicate.
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; una censura relativa alla generica sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è inammissibile perché estranea a tali ipotesi.
- Nel patteggiamento la qualificazione giuridica del fatto può essere censurata in cassazione soltanto quando l’errore sia manifesto, tale da far prospettare che l’accordo sulla pena si sia trasformato in un accordo sui reati; la censura non è ammissibile quando la diversa qualificazione presenta margini di opinabilità.
- La contestazione della qualificazione giuridica nel patteggiamento deve confrontarsi concretamente con i fatti descritti nell’imputazione e con la motivazione della sentenza, indicando perché la qualificazione adottata sia manifestamente errata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36591/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36593/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36595/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36601/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36603/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36604/2026 del 19/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →