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Ordinanza

Ordinanza n. 169/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 1825/2025, che aveva accolto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

È stato proposto appello contro la sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 1825/2025, resa nell'ambito di una controversia concernente una procedura di valutazione o selezione di candidati presso l'Università degli Studi di Salerno. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi dell'appello principale né quelli del ricorso incidentale del candidato controinteressato. L'appellante principale ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. La motivazione è fondata sull'opportunità di mantenere integra la situazione processuale e fattuale nelle more della decisione nel merito. In particolare, il Collegio ha disposto che, fino alla celebrazione dell'udienza di merito, non si proceda a ulteriore valutazione dei candidati. L'udienza pubblica per la decisione nel merito è stata fissata al 21 aprile 2026 ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento normativo della domanda cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Utilizzato per fissare contestualmente l'udienza pubblica per la decisione della causa nel merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando sia opportuno mantenere integra la situazione controversa fino alla decisione di merito.
  • Quando la controversia riguarda la successiva valutazione di candidati in una procedura selettiva, la tutela cautelare può comportare la sospensione delle ulteriori attività valutative fino alla celebrazione dell'udienza di merito, al fine di evitare modificazioni della situazione di fatto e di diritto oggetto del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

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