Cassazione Penale, Ordinanza n. 02810/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità è dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato avverso una sentenza del GIP applicativa della pena. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione della sentenza in due profili: da un lato, la verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; dall'altro, la congruità della pena concordata. La Corte osserva che, nel caso di sentenza resa ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., l'impugnazione è ammessa solo per le tassative ipotesi di violazione di legge previste dalla norma, e che i motivi prospettati non rientrano in tali ipotesi perché non riguardano una difformità tra richiesta e decisione, né l'espressione della volontà dell'imputato, né la qualificazione giuridica del fatto, né una pena illegale secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
La norma limita l'impugnabilità della sentenza applicativa della pena alle sole ipotesi tassativamente previste; non consente di dedurre vizi di motivazione sulla verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o sulla congruità della pena concordata.
È richiamato come parametro per la verifica dell'eventuale insussistenza di cause di proscioglimento, ma la sua deduzione come vizio motivazionale non è ritenuta ammissibile nel regime impugnatorio dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso nei casi previsti.
Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È la fonte che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
sentenza Sez. U, n. 33040 del 2015 (Jazouli)
Richiamata per i principi sulla nozione di pena illegale, rilevante ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Avverso la sentenza applicativa della pena, il ricorso per cassazione è ammesso nei soli limiti delle violazioni di legge espressamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito dedurre meri vizi di motivazione.
- La mancata o insufficiente verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando prospettata come censura motivazionale, non integra di per sé un motivo ammissibile contro la sentenza di patteggiamento.
- La doglianza sulla congruità della pena concordata è inammissibile se non si traduce in una denuncia di pena illegale nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
- Nel regime dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., l'ammissibilità del ricorso resta circoscritta a casi di difformità tra richiesta e decisione, vizi della volontà dell'imputato, erronea qualificazione del fatto o illegalità della pena.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata de plano e comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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