Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34349/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasceva da una precedente sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la nullità della compravendita di un immobile per abusività, totale o parziale, del bene venduto, con condanna del venditore alla restituzione del prezzo e di ulteriori somme. Successivamente il venditore, deducendo che gli acquirenti continuavano a occupare l'immobile senza titolo nonostante l'adempimento della sentenza, aveva introdotto un nuovo giudizio chiedendo la restituzione dell'unità immobiliare, oltre frutti civili e risarcimento del danno. Nel corso di tale giudizio gli acquirenti proponevano regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che la giurisdizione spettasse al giudice amministrativo perché il bene, in forza dell'art. 31, comma 3, d.P.R. n. 308/2001, sarebbe divenuto per legge proprietà pubblica. Il resistente si opponeva chiedendo l'inammissibilità del regolamento, la conferma della giurisdizione ordinaria e, inoltre, la condanna ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione. Ha ritenuto che la lite fosse tra privati e che la questione sollevata dagli istanti non riguardasse la giurisdizione, ma il merito, poiché l'eventuale acquisizione del bene al patrimonio pubblico ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.P.R. n. 308/2001 attiene alla disciplina sostanziale del destino dell'immobile abusivo e può essere esaminata dal giudice civile. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e, ravvisando un abuso dello strumento processuale, li ha condannati anche al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; ha invece respinto la domanda risarcitoria ex art. 96, comma 1, c.p.c. proposta dal resistente per difetto di allegazione degli elementi di fatto necessari.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, d.P.R. n. 308/2001

    "Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita"

    La norma disciplina il destino sostanziale degli immobili abusivi e delle aree connesse; non pone una questione di giurisdizione, sicché la sua applicazione può essere scrutinata dal giudice civile nel merito.

  • art. 96, comma 1, c.p.c.

    La domanda di risarcimento per lite temeraria richiede almeno l'allegazione degli elementi di fatto necessari alla liquidazione, anche equitativa, del danno.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La condanna è una sanzione pubblicistica, officiosa e autonoma rispetto ai commi 1 e 2; è cumulabile con essi e non richiede la prova del danno né la dimostrazione di dolo o colpa grave, essendo sufficiente una condotta oggettivamente abusiva o pretestuosa.

Massime di principio

  • Il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile nelle controversie esclusivamente tra privati quando la questione prospettata concerne solo profili di merito, anche se coinvolge la necessità di disapplicare o valutare incidentalmente atti amministrativi o interessi pubblici.
  • La questione relativa all'acquisizione di un immobile abusivo al patrimonio pubblico, ove dedotta in una lite tra privati, non determina di per sé il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ma integra un profilo sostanziale da decidere nel merito.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere pronunciata d'ufficio in presenza di abuso del processo o uso pretestuoso dello strumento impugnatorio, senza necessità di provare il danno o l'elemento soggettivo della colpa grave.
  • Diversamente, la domanda risarcitoria ex art. 96, comma 1, c.p.c. presuppone almeno una specifica allegazione degli elementi fattuali da cui desumere il danno da lite temeraria.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaAbuso del diritto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.