Sentenza n. 442/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento - degli atti relativi al rinnovo delle cariche del Collegio Regionale dei Maestri di Sci, adottati dal Commissario regionale straordinario all’uopo nominato, a partire da quelli relativi alle ammissioni delle candidature, con la redazione del relativo elenco, e culminati con gli esiti dell’assemblea elettiva del 31 luglio 2023; - della nota del Responsabile dell’Ufficio Strutture Ricettive della Regione Abruzzo prot. n. 393572/23 del 26 settembre 2023, con la quale è stato denegato l’intervento in autotutela invocato dal consigliere eletto Pietro Trozzi con nota del 25 settembre 2023; - del verbale del 4 agosto 2023, di convalida delle nomine, di insediamento del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci e di nomina del Presidente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso ovvero in base al quale possa ritenersi assunta la correttezza delle autodichiarazioni rese dai consiglieri eletti ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e contestate con apposita denuncia del consigliere Pietro Trozzi, di cui alla citata nota del 25 settembre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti relativi al rinnovo delle cariche del Collegio Regionale dei Maestri di Sci, inclusi l'ammissione delle candidature, gli esiti dell'assemblea elettiva, il verbale di convalida e insediamento del Consiglio Direttivo e il diniego di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (ente regionale e collegio professionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, candidati non eletti, hanno contestato la regolarità della procedura elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del membro delegato al Collegio Nazionale, sostenendo che il Commissario straordinario avrebbe dovuto verificare, già al momento dell'ammissione delle candidature, l'insussistenza di cause di inconferibilità previste dagli articoli 4 e 7, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 39/2013. Hanno dedotto violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 39/2013, nonché illogicità, contraddittorietà e sviamento, assumendo che l'omessa verifica rendesse incandidabili alcuni eletti e invalida l'intera procedura elettorale. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse il diritto di elettorato passivo, e il Collegio Regionale ha inoltre eccepito, in via subordinata, la carenza di interesse di alcuni ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la domanda riguardasse la regolarità delle operazioni elettorali e l'eventuale incidenza dei vizi sul risultato, non l'accertamento del diritto di elettorato passivo o di cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza. La giurisdizione appartiene quindi al giudice amministrativo. Il Collegio ha omesso di esaminare l'ulteriore eccezione di carenza di interesse, ritenendola assorbita in applicazione dell'economia processuale e della ragione più liquida. Nel merito, richiamando una precedente sentenza conforme, ha affermato che il d.lgs. n. 39/2013 si applica anche alle cariche elettive di vertice degli enti pubblici non economici, inclusi gli ordini e collegi professionali, ma che la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità deve essere resa in occasione del conferimento dell'incarico e la relativa verifica spetta al RPCT dell'ente, contestualmente o successivamente all'insediamento dell'organo eletto. Tale verifica riguarda l'efficacia dell'incarico e non la costituzione dell'organo né le operazioni elettorali, che si concludono con la proclamazione degli eletti. Il Commissario straordinario, pertanto, non era tenuto a svolgere detta verifica nella fase di ammissione delle candidature e ha legittimamente proceduto alla convocazione dell'assemblea, alla pubblicazione delle candidature, alla convalida delle nomine e all'insediamento del Consiglio Direttivo. L'articolo 17 del d.lgs. n. 39/2013 determina la nullità degli atti di conferimento adottati in violazione della disciplina, ma non invalida la costituzione dell'organo collegiale elettivo. Sono stati quindi ritenuti legittimi gli atti impugnati e il diniego di autotutela. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, per complessivi euro 4.000,00 oltre accessori, in favore della Regione Abruzzo e del Collegio Regionale.
Norme richiamate
artt. 4 e 7, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 39/2013
Le disposizioni sulle cause di inconferibilità si applicano anche alle cariche elettive di vertice degli enti pubblici non economici, compresi gli ordini e i collegi professionali.
art. 20, commi 1 e 4, d.lgs. n. 39/2013
L'articolo 20 individua nell'atto di conferimento dell'incarico il momento nel quale gli eletti hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità e qualifica tale dichiarazione come condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico.
La dichiarazione e la relativa verifica attengono all'efficacia dell'incarico conferito, non alla fase di candidatura o alla costituzione dell'organo elettivo.
Dispone la nullità dei soli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto legislativo.
La nullità non si estende alla costituzione dell'organo collegiale elettivo, che resta validamente costituito anche in assenza della verifica delle cause di inconferibilità e incompatibilità.
La disciplina normativa di principio degli organi dei Collegi Regionali dei Maestri di Sci attribuisce il diritto di elettorato passivo a tutti i membri del Collegio Regionale.
art. 16-bis, comma 4, l.r. n. 39/2012
Il potere sostitutivo delle funzioni del Consiglio Direttivo è attribuito al commissario straordinario 'fino all'elezione del nuovo Consiglio'.
Il commissario straordinario esercita le proprie funzioni sostitutive sino all'elezione del nuovo Consiglio e non deve svolgere la verifica delle dichiarazioni di inconferibilità, rimessa al RPCT.
art. 4, comma 2, lett. a), Regolamento regionale n. 3 del 28 settembre 1999
Attribuisce al commissario straordinario il compito di convocare l'assemblea dei membri del Collegio per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
art. 5 Regolamento regionale n. 3 del 28 settembre 1999
Prevede la pubblicazione delle candidature per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
Consente al giudice di motivare la sentenza mediante rinvio a una precedente sentenza conforme.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a elezioni di organi di enti pubblici, la giurisdizione amministrativa sussiste quando la domanda mira all'annullamento delle operazioni elettorali e alla loro eventuale riedizione per vizi della procedura; appartengono invece alla giurisdizione ordinaria le controversie aventi direttamente a oggetto il diritto di elettorato passivo, le cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza.
- La disciplina del d.lgs. n. 39/2013 sulle inconferibilità e incompatibilità si applica anche alle cariche elettive di vertice degli enti pubblici non economici, inclusi gli ordini e i collegi professionali.
- La dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità deve essere resa al momento del conferimento dell'incarico e costituisce condizione per l'efficacia dell'incarico; la relativa verifica è rimessa al RPCT dell'ente e può svolgersi contestualmente o successivamente all'insediamento dell'organo eletto.
- La verifica delle cause di inconferibilità e incompatibilità non costituisce un'operazione elettorale e non deve essere svolta dal commissario incaricato di gestire le elezioni nella fase di ammissione delle candidature.
- L'omessa verifica delle cause di inconferibilità o incompatibilità non invalida la costituzione dell'organo collegiale elettivo: l'articolo 17 del d.lgs. n. 39/2013 limita la nullità agli atti di conferimento adottati in violazione della disciplina.
- Il commissario straordinario competente a gestire il rinnovo dell'organo deve governare le operazioni elettorali fino all'elezione del nuovo Consiglio, mentre gli adempimenti relativi alle dichiarazioni e alla verifica delle cause di inconferibilità e incompatibilità spettano all'organo responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente.
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