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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43204/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per ricettazione (fatto accertato il 17/03/2011). Due motivi principali: 1) vizi della motivazione e contraddittorietà, con il rilievo che l'imputato non avrebbe avuto consapevolezza della provenienza illecita del motociclo (assenza dell'elemento psicologico); 2) richiesta di dichiarare la prescrizione del reato retrocedendo la data di commissione al 13/05/2009, data della denuncia di furto della Dyakiv.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico: le doglianze contestano il giudizio di merito e la valutazione probatoria (censura non configurata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen.). I giudici di merito avevano motivato la consapevolezza della provenienza illecita con elementi quali la corrispondenza del telaio a una targa italiana oggetto di denuncia, la targa parzialmente coperta, la verosimile contraffazione della targa, il tentativo di fuga e l'assenza di documentazione che giustificasse il possesso. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e, in ogni caso, tardivo in Cassazione: la Corte ha calcolato la prescrizione al 19/10/2022 tenendo conto del termine ordinario e dei periodi di sospensione dovuti a rinvii per astensione o legittimo impedimento del difensore. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Consente il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; la Corte prende atto che il procedimento è stato trattato in tale forma

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiede che il motivo di ricorso in Cassazione contesti la violazione di legge nella sussunzione del fatto nella fattispecie astratta; non è sufficiente una mera rivalutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti riservata al giudice di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme a favore della Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • Regole sulla prescrizione (principi processuali e calcolo dei termini)

    La Corte ha applicato il calcolo del termine prescrizionale tenendo conto del giorno di accertamento del fatto, dei termini ordinari, degli eventi interruttivi e delle sospensioni dovute a rinvii per astensione o legittimo impedimento del difensore; inoltre censura la tardività di nuove argomentazioni proposte per la prima volta in Cassazione

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa la semplice riproposizione di una diversa valutazione delle prove: il ricorso deve indicare un concreto vizio di diritto (es. errata sussunzione del fatto nella fattispecie astratta) per essere ammissibile.
  • Le valutazioni sulla attendibilità delle dichiarazioni delle parti, sui segnali di consapevolezza (es. tentativo di fuga, contraffazione o occultamento della targa, mancanza di documentazione di acquisto) sono tipicamente riservate al giudice di merito e difficilmente censurabili in sede di legittimità se ben motivate.
  • La proposta di nuovi profili processuali o di retrocessione della data di commissione ai fini della prescrizione, se sollevata per la prima volta in Cassazione, può essere dichiarata inammissibile per tardività.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerati non solo i termini ordinari ma anche gli eventi interruttivi e i periodi di sospensione legittimamente decorrenti da rinvii per astensione o legittimo impedimento del difensore; ciò può posticipare significativamente la scadenza prescrizionale.
  • La condanna alle spese processuali e ad eventuali somme a favore della Cassa delle ammende può seguire la declaratoria di inammissibilità del ricorso, conformemente all'art. 616 c.p.p.

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