Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34801/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

Nel giudizio di primo grado, promosso ex art. 447-bis c.p.c. dal locatore per far dichiarare cessato un contratto di locazione, ottenere il rilascio dell'immobile e il risarcimento del danno da mancato godimento, il convenuto si costituiva contestando la pretesa e proponendo domanda riconvenzionale di accertamento della non proprietà del bene in capo all'attore. Il Tribunale dichiarava inammissibile la riconvenzionale per mancata contestuale richiesta di fissazione di nuova udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. Il convenuto proponeva appello, poi rigettato. In Cassazione deduceva, con due motivi, da un lato omessa motivazione su un fatto decisivo e, dall'altro, violazione degli artt. 183 e 418 c.p.c., sostenendo di avere comunque formulato l'istanza di modifica del decreto e di fissazione della nuova udienza nella memoria di costituzione, sicché il mero riferimento alla nuova udienza ex art. 183 c.p.c. non avrebbe potuto far venir meno la validità dell'istanza richiesta dall'art. 418 c.p.c.

La decisione

La Corte ha riqualificato il primo motivo come censura di violazione di legge e lo ha esaminato congiuntamente al secondo. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 418 c.p.c., è sufficiente che il convenuto proponente domanda riconvenzionale chieda la modifica del decreto di fissazione dell'udienza e la nuova udienza; la norma non impone di indicare espressamente la disposizione di legge invocata. Nel caso concreto, l'istanza esisteva ed era inequivoca, mentre il richiamo improprio all'art. 183 c.p.c. aveva natura meramente aggiuntiva e non idonea a privarla di efficacia. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 447-bis c.p.c.

    indica il rito applicabile alle controversie locatizie nel cui ambito è stata introdotta l'azione originaria

  • art. 418 c.p.c.

    chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza

    l'onere del convenuto che proponga riconvenzionale consiste nella proposizione dell'istanza di nuova udienza; non è richiesta l'indicazione formale della norma richiamata nell'istanza

  • art. 415, secondo comma, c.p.c.

    costituisce il decreto la cui modifica è richiesta quando il convenuto propone domanda riconvenzionale

  • art. 183 c.p.c.

    il riferimento a questa udienza, se inconferente rispetto al rito applicabile, non elimina l'efficacia dell'istanza di fissazione di nuova udienza già chiaramente proposta

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    la doglianza formulata come vizio motivazionale è stata riqualificata come censura di violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    la censura effettiva atteneva alla violazione e falsa applicazione delle norme processuali sul rito e sulla domanda riconvenzionale

  • art. 24, primo comma, Cost.

    richiamato a sostegno di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conservativa dell'atto processuale, favorevole alla tutela del diritto di azione

Massime di principio

  • Nel rito locatizio, il convenuto che proponga domanda riconvenzionale assolve l'onere dell'art. 418 c.p.c. quando inserisca nella memoria di costituzione una chiara istanza di modifica del decreto e di fissazione di nuova udienza, anche se accompagni tale richiesta con un richiamo normativo non pertinente.
  • L'efficacia dell'istanza processuale non viene meno per il solo fatto che il difensore indichi una norma processuale diversa da quella corretta, se dal contenuto dell'atto emerge in modo univoco la volontà di chiedere la nuova udienza.
  • In tema di atti processuali, deve privilegiarsi un'interpretazione conservativa, idonea a salvaguardare gli effetti dell'atto quando la volontà processuale sia chiara e il contraddittorio possa essere pienamente dispiegato.
  • L'art. 418 c.p.c. richiede la proposizione dell'istanza di fissazione della nuova udienza, non la formale citazione della disposizione di legge che la sorregge; il giudice deve valorizzare la sostanza dell'atto piuttosto che il solo errore nel nomen iuris o nel richiamo normativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione abitativa
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.