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Ordinanza

Ordinanza n. 10991/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento a) del provvedimento prot. -OMISSIS- del 5 dicembre 2024 con cui l’Agenzia delle Dogane dei Monopoli ha disposto ai danni dell’impresa individuale -OMISSIS- la decadenza dall’autorizzazione biennale per la vendita e approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, nell’esercizio di vicinato come meglio indicata in atti; b) della determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, protocollo n°-OMISSIS-del 29 marzo 2021, così come successivamente modificata ed integrata, ove e per quanto lesiva; c) della Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n° 28/2021, prot. n° -OMISSIS- del 22 luglio 2021, ove e per quanto lesiva; d) della circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n° 39/2022, prot. n°-OMISSIS- del 18 novembre 2022, ove e per quanto lesiva; e) della circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n° 14/2023, prot. n°-OMISSIS- dell’8 giugno 2023, ove e per quanto lesiva; f) della Direttiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n° -OMISSIS- del 12 dicembre 2022, ove e per quanto lesiva; g) della richiesta prot. n° -OMISSIS- del 18 luglio 2024 ed il relativo riscontro prot. n° -OMISSIS- del 22 luglio 2024; h) della nota prot. n° -OMISSIS- del 1° agosto 2024 ed i relativi riscontri prot. n° -OMISSIS- del 6 agosto 2024 e n°-OMISSIS- del 7 agosto 2024; i) della comunicazione di avvio del procedimento prot. n°-OMISSIS- del 10 settembre 2024; j) della Determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n° -OMISSIS- del 16 maggio 2024, ove e per quanto lesiva; k) del bando e tutta la documentazione disposta dall’Agenzia per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione, ove e per quanto lesiva; l) del Decreto del Ministero dell’Economie e delle Finanze n. 38/2013, come modificato dal DM n. 51/2021; m) del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2014, ove e per quanto lesivo; n) del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 67/1999, ove e per quanto lesivo; o) di tutti gli atti richiamati nel provvedimento di decadenza impugnato; p) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, riservandosi di impugnare lo stesso con ricorso per motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202512071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza dall'autorizzazione biennale per la vendita e l'approvvigionamento di prodotti da inalazione senza combustione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa individuale ha impugnato il provvedimento con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dichiarato la decadenza dall'autorizzazione biennale, nonché gli atti presupposti e connessi, tra cui determinazioni direttoriali, circolari, direttive, comunicazioni procedimentali, bando e decreti ministeriali. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la decadenza sarebbe stata collegata alla dichiarazione resa in sede di rinnovo dell'autorizzazione e alla successiva emersione di una esposizione debitoria definitiva verso l'Erario superiore a euro 5.000,00, soglia richiamata dall'articolo 80, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016. La ricorrente ha contestato, tra l'altro, l'esatta notificazione delle cartelle esattoriali poste a base del debito, osservando che alcune notifiche via PEC sarebbero state effettuate presso un indirizzo diverso da quello risultante come unico indirizzo dell'impresa nel registro pubblico INI-PEC. L'ordinanza non esamina definitivamente gli ulteriori motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario un supplemento di istruttoria, poiché la documentazione depositata dalle amministrazioni resistenti, anche in esecuzione di una precedente ordinanza istruttoria, forniva soltanto un principio di prova sull'esatta notificazione delle cartelle esattoriali la cui sommatoria avrebbe determinato il superamento della soglia di euro 5.000,00. Ha ordinato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il deposito dei file .eml e .msg relativi a tutte le notificazioni via PEC e una relazione sulle ragioni dell'utilizzo dell'indirizzo PEC contestato; a InfoCamere lo storico degli indirizzi PEC dell'impresa presenti in INI-PEC, con le date delle eventuali modifiche; all'INPS la documentazione comprovante le notifiche di specifiche cartelle esattoriali. È stato assegnato il termine di 45 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. La trattazione di merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 1° dicembre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sulla legittimità della decadenza né sui motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016

    La soglia di esposizione debitoria definitiva verso l'Erario è indicata come elemento rilevante per verificare il presupposto della decadenza, ma l'ordinanza non ne definisce ancora in via conclusiva l'applicazione al caso concreto.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ritenuto applicabile per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata, a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

    Richiamato quanto all'attuazione dell'Indice nazionale degli indirizzi PEC di imprese e professionisti denominato INI-PEC, del quale è stato ordinato il deposito dello storico relativo all'impresa.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un provvedimento di decadenza dipende dal superamento di una soglia di esposizione debitoria, il giudice deve acquisire documentazione idonea a comprovare sia l'esistenza e l'importo dei debiti sia la regolare notificazione degli atti esattoriali che li hanno determinati.
  • La produzione di un mero principio di prova sull'avvenuta notificazione delle cartelle esattoriali non è sufficiente per decidere quando la parte contesti l'indirizzo PEC utilizzato e deduca che un diverso indirizzo risulti come unico indirizzo dal registro pubblico INI-PEC; in tal caso possono essere richiesti i file originali delle notifiche e lo storico degli indirizzi registrati.
  • L'istruttoria processuale può essere estesa a soggetti pubblici o incaricati della gestione di registri pubblici estranei alle parti originarie, quando la loro documentazione sia necessaria per accertare fatti decisivi ai fini della legittimità dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieIstruttoria processuale
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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