Cassazione Penale, Ordinanza n. 13646/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo insussistente la prova che il ricorso fosse stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 22/04/2024. Dal testo non emergono i fatti di causa né il reato contestato; l'ordinanza si limita a rilevare che il ricorso è inammissibile perché formulato con un motivo privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo sorreggono e dei necessari riferimenti congrui alla motivazione del provvedimento impugnato. La Corte aggiunge che non ricorrono i presupposti per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte applica la sanzione dell'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità del motivo, in quanto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla motivazione impugnata.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende non si applica solo se il ricorrente abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e deve indicare con precisione le ragioni di diritto e i passaggi della motivazione impugnata che si intendono censurare; una doglianza generica o non argomentata non supera il vaglio di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La sanzione pecuniaria per il ricorso inammissibile può essere esclusa solo se dagli atti risulti che l'impugnazione è stata proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Quando la Corte si limita a dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di specificità, non entra nel merito della responsabilità penale né del trattamento sanzionatorio deciso nei gradi di merito.
Come è indicizzato
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