Cassazione Penale, Sentenza n. 18828/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta sostenendo che la Corte territoriale non ha considerato elementi documentali e dichiarativi rilevanti che dimostravano come egli fosse amministratore solo formale: ampia procura rilasciata dal precedente amministratore a Enzo Malloni, richieste di finanziamento per gli autocarri fatte da Malloni (27/02/2009 e 19/03/2009), deposizioni del teste Mecozzi, indicazioni dei dipendenti, del commercialista Staffolani e dello stesso Malloni raccolte dal consulente di parte, e la dichiarazione di volontà di dimettersi del Bambozzi (luglio 2009). Ha inoltre sostenuto che le distrazioni di denaro erano in massima parte anteriori alla sua nomina, che i beni strumentali erano stati acquistati prima della sua assunzione e che la tenuta delle scritture era curata da Manila Amurri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso fondato: ha censurato la Corte d'appello di Ancona per aver dato valutazioni apodittiche basate sulla qualifica formale dell'imputato e per non avere affrontato analiticamente le censure specifiche sollevate in appello (elementi documentali e dichiarativi che prospettavano la figura di amministratore di fatto in capo a terzi). La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudice d'appello, ove i motivi siano specifici, è tenuto ad analizzarli con adeguato grado di dettaglio (art. 597, comma 2, lett. b) c.p.p.) e ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Perugia.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni attuative del codice di procedura penale (limiti nella formulazione del motivo di ricorso)
Richiama i limiti formali del ricorso; nel caso la Corte ha ritenuto il motivo conforme ai requisiti di specificità richiesti per l'esame in cassazione
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
art. 23, comma 8 del d.l. 137/2020 conv. in L. 176/2020 (regole procedurali sulla trasmissione delle conclusioni scritte del pubblico ministero in Cassazione)
Norma procedurale utilizzata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; la Corte ha preso atto della richiesta di annullamento con rinvio formulata dal PG
art. 597, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
poteri del giudice d'appello nell'esame di gravame e obbligo di motivazione rispetto ai motivi di appello
La Corte ha richiamato il principio per cui il giudice dell'impugnazione, se investito di motivi specifici, è tenuto ad affrontarli con un grado di analiticità correlato alla specificità delle censure; omissioni o valutazioni apodittiche giustificano l'annullamento con rinvio
Massime di principio
- Se l'atto di appello è specifico nelle censure, il giudice d'appello ha il dovere di analizzare e motivare le critiche con adeguato grado di dettaglio; valutazioni generiche non sono sufficienti.
- La qualifica formale di amministratore non esclude a priori la possibilità che sia amministratore 'di facciata'; occorre valutare gli elementi documentali e dichiarativi che possano indicare un amministratore di fatto.
- Nelle ipotesi di reati fallimentari la responsabilità dell'amministratore può derivare anche da una consapevolezza generica delle attività illecite compiute dalla società tramite altri soggetti; tuttavia, la valutazione di tale consapevolezza richiede esame analitico delle prove.
- Se la Corte di appello omette di confrontarsi con prove e dichiarazioni decisive per la ricostruzione dei fatti (es. procure, richieste di finanziamento anteriori, dichiarazioni di dipendenti), la Cassazione è portata ad annullare la sentenza e a rinviare per un nuovo esame.
- In situazioni simili, le difese basate sulla anteriorità delle distrazioni rispetto alla nomina dell'amministratore, sulla impossibilità di conoscenza delle operazioni e sulla presenza di un amministratore di fatto devono essere puntualmente valorizzate e controvalutate dal giudice d'appello; la mancata analisi costituisce vizio di motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18602/2024 del 13/05/2024
- Sentenza penale · 13 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18605/2024 del 13/05/2024
- Sentenza penale · 13 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18608/2024 del 13/05/2024
- Sentenza penale · 13 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18611/2024 del 13/05/2024
- Sentenza penale · 13 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18613/2024 del 13/05/2024
- Sentenza penale · 13 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18614/2024 del 13/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →