Cassazione Civile, Ordinanza n. 27291/2025 del 13/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una procedura di imposizione di servitù di elettrodotto su un terreno di proprietà privata, per la quale erano state liquidate un’indennità di asservimento e una di occupazione. Dopo un primo giudizio di opposizione alla stima e un precedente intervento della Cassazione, il giudice di rinvio ha rideterminato l’indennità di asservimento applicando i criteri della legge regionale lombarda n. 52/1982, confermando invece l’indennità di occupazione. L’erede della proprietaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, che la disciplina regionale applicata non garantirebbe un serio ristoro del pregiudizio patrimoniale e sarebbe incostituzionale per contrasto con gli artt. 42 e 117 Cost.; ha inoltre sostenuto che la Corte di rinvio avrebbe errato nel ritenere preclusa la questione di legittimità costituzionale e avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo, perché non avrebbe disposto una nuova CTU né incluso nel calcolo un mappale che il consulente non aveva considerato. Il Comune ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale contro la compensazione delle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo non specificamente formulata la questione di legittimità costituzionale e comunque non decisiva né evidente la denunciata incostituzionalità della norma regionale; ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva impugnato in modo idoneo le parti dell’ordinanza di rinvio che avevano liquidato l’indennizzo. È stato dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale del Comune sulla regolazione delle spese, perché la motivazione della Corte di merito sulla compensazione è stata ritenuta sufficiente e non illogica. La Corte ha quindi confermato, in sostanza, la decisione di rinvio e ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La censura ex n. 3 richiede una precisa deduzione dell’errore di diritto; il vizio ex n. 5 non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o per supplire a una questione costituzionale non specificamente prospettata.
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata nel giudizio di rinvio.
art. 1 l. cost. n. 1/1948
Richiamato dal ricorrente come base per la riproposizione della questione di legittimità costituzionale nei gradi successivi.
Richiamati dal ricorrente come norme procedurali sulla questione di costituzionalità, ma la Corte ha escluso che ciò bastasse a superare le preclusioni del caso concreto.
art. 42 Cost.
La Corte ha ritenuto che la denunciata violazione non fosse resa evidente dal ricorso né idonea a fondare una rilevazione d’ufficio della questione.
art. 117 Cost.
È stata esclusa la dedotta violazione, osservando che la materia del governo del territorio rientra nella potestà legislativa regionale, ferma la dettazione dei principi fondamentali da parte dello Stato.
Per i giudizi iniziati nel vigore del testo del 2005, la compensazione delle spese è legittima se sorretta da soccombenza reciproca o da altri giusti motivi esplicitamente indicati e non illogici o erronei.
La motivazione sulla compensazione delle spese è stata ritenuta sufficiente al minimo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico delle parti ricorrenti, ove dovuto.
art. 15 l.r. Lombardia 16 agosto 1982 n. 52
La Corte ha ritenuto che i criteri regionali di liquidazione dell’indennità di servitù di elettrodotto non appaiono in contrasto evidente con la Costituzione e non risultano, dal ricorso, deteriore rispetto alla disciplina statale.
art. 123 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775
È stato richiamato come parametro statale di liquidazione dell’indennità per servitù di elettrodotto, rispetto al quale la disciplina regionale è stata letta come sostanzialmente coerente e specificativa.
Richiamato dal ricorrente come criterio alternativo di quantificazione del pregiudizio, ma non ritenuto decisivo ai fini della questione proposta.
art. 18, quarto comma, l.r. Lombardia n. 86/1983
Richiamato dalla precedente ordinanza di Cassazione come base per l’immediata applicabilità delle previsioni urbanistiche del Piano del Parco.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio la questione di legittimità costituzionale può essere esaminata solo se è prospettata in modo specifico e pertinente rispetto alla decisione impugnata; una deduzione generica del contrasto con la Costituzione non è sufficiente.
- La censura di incostituzionalità è inammissibile se il ricorrente non indica in quale parte la norma dovrebbe essere espunta o corretta e non spiega il concreto contrasto con i parametri evocati.
- Non vi è violazione dell’art. 117 Cost. quando la disciplina regionale interviene nella materia del governo del territorio nei limiti della competenza legislativa regionale e in coerenza con i principi fondamentali statali.
- La Corte può escludere la rilevanza di una questione costituzionale quando il ricorso non impugna in modo idoneo le specifiche statuizioni che hanno liquidato l’indennità, rendendo la questione priva di decisività nel caso concreto.
- La compensazione delle spese è censurabile solo se sorretta da ragioni illogiche o giuridicamente erronee; se la motivazione evidenzia soccombenza reciproca o altre ragioni non implausibili, il controllo di legittimità non può trasformarsi in riesame del merito.
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