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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19893/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La vicenda trae origine dal rigetto, da parte del tribunale prima e della corte d’appello poi, dell’istanza di esdebitazione proposta da una persona fisica già dichiarata fallita. La corte territoriale aveva ritenuto ostativa la circostanza che i crediti concorsuali fossero stati soddisfatti solo in misura complessiva molto contenuta, osservando che i creditori ipotecari avevano ricevuto il 44%, i privilegiati lo 0,10% e i chirografari nulla, per una percentuale complessiva definita irrisoria. La ricorrente ha impugnato il decreto deducendo: 1) violazione dell’art. 142, comma 2, l.fall., sostenendo che ai fini dell’esdebitazione non è necessario che tutti i creditori concorsuali siano pagati, essendo sufficiente un soddisfacimento parziale di alcuni di essi; 2) violazione dell’art. 142, comma 1, n. 5, l.fall.; 3) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il giudice del reclamo aveva ritenuto superflua la verifica dei requisiti soggettivi per il beneficio, da lei asseritamente presenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha affermato che, in tema di esdebitazione, la condizione del soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali deve ritenersi integrata anche quando alcuni creditori non abbiano ricevuto alcun pagamento, purché i riparti consentano una valutazione comparativa non meramente simbolica rispetto al debito complessivo; il beneficio deve essere negato solo se i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti oppure soddisfatti in misura affatto irrisoria. Poiché la corte d’appello aveva escluso il requisito pur in presenza di un pagamento del 44% al creditore ipotecario, la decisione è stata cassata con rinvio alla corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 2, l.fall.

    La parziale soddisfazione dei creditori concorsuali costituisce condizione per l’esdebitazione; essa sussiste anche se alcuni creditori non sono stati pagati, purché non vi sia insoddisfazione totale o soddisfazione affatto irrisoria.

  • art. 142, comma 1, n. 5, l.fall.

    Il requisito soggettivo per l’esdebitazione deve essere esaminato solo se non vi siano ostacoli alla concessione del beneficio sotto il profilo oggettivo; nel caso concreto il suo scrutinio è stato assorbito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato anche per il motivo di omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 1, comma 6, lett. a, n. 13, legge n. 80/2005

    La disciplina dell’esdebitazione va letta in coerenza con il favor legis per l’istituto espresso dalla legge delega.

Massime di principio

  • In tema di esdebitazione, il requisito del soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali non richiede che tutti i creditori abbiano ricevuto un pagamento, essendo sufficiente che vi sia stato un riparto apprezzabile rispetto all’ammontare complessivo dei debiti.
  • L’esdebitazione può essere negata solo quando i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti oppure quando il soddisfacimento sia talmente esiguo da risultare affatto irrisorio.
  • La nozione di "prudente apprezzamento" del giudice, in materia di esdebitazione, deve essere interpretata in modo da evitare esiti arbitrari e difformi, mediante un criterio comparativo tra quanto pagato e quanto complessivamente dovuto.
  • Quando il giudice di merito esclude erroneamente il presupposto oggettivo dell’esdebitazione, l’esame degli ulteriori requisiti soggettivi resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamento
RamiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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