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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34789/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il divieto di dimora nel Comune di Cerignola applicato dal GIP per il reato di associazione per delinquere e riciclaggio. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 606 lett. e) e lett. b) cod. proc. pen.) e carenza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei "gravi indizi" relativi al delitto associativo: si contestava l'assenza di elementi oggettivi e soggettivi dell'associazione (mancanza di struttura organizzativa comune, comportamento dei singoli finalizzato al profitto e non a scopi associativi, intercettazioni non indicanti consapevolezza di partecipare a un sodalizio, e il fatto che reati satellite non fossero contestati in concorso tra i diversi sottogruppi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifest infondato, ritenendo che la censura sostanzialmente chiedeva una rivalutazione del merito, cosa preclusa in sede di legittimità. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul limite del controllo in materia di misure cautelari (verifica soltanto che il tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi, controllando la congruenza logica e il rispetto dei principi di diritto). Sulla base di tali criteri la Cassazione ha ritenuto che il Tribunale e il GIP avessero correttamente ricostruito l'esistenza di un collegamento stabile e di scambio sistematico tra più cellule, configurando una sorta di "cartello" finalizzato alla gestione efficiente delle vendite dei pezzi riciclati e non mero comportamento meramente concorrenziale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Richiamata come norma procedurale che ha disciplinato il contraddittorio scritto nel trattamento del ricorso (modalità di trattazione del ricorso).

  • art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la sintesi del motivo unico di ricorso; usata per l'illustrazione formale del motivo respinto.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e lett. e))

    La Corte interpreta che le doglianze formulate come violazione di legge e mancanza/manifesta illogicità della motivazione debbano tradursi in vizi specifici e non in una semplice diversa valutazione di merito; la cassazione può intervenire solo se emergono violazioni normative o manifesta illogicità nella motivazione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina dei "gravi indizi di colpevolezza": la Cassazione può rilevare l'insussistenza dei gravi indizi solo se ciò si traduce in violazione di norme o in manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento sul contenuto e sui requisiti formali della motivazione che il giudice del riesame deve fornire nella decisione, cui la Corte ha fatto riferimento per valutare l'adeguatezza della motivazione del Tribunale.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Indicata come modello da cui trarre il parametro strutturale della motivazione delle decisioni, con adattamenti per le pronunce cautelari basate su indizi e non su prove.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma destinata alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione contro decisioni del tribunale del riesame in materia di misure cautelari non può essere utilizzato per una nuova valutazione di merito degli indizi: occorre dimostrare vizi di legge o una manifesta illogicità della motivazione per ottenere accoglimento.
  • Per l'accertamento della sussistenza dell'associazione per delinquere la valutazione giudiziale considera sia profili oggettivi (organizzazione, scambio sistematico, gestione comune) sia profili soggettivi (consapevolezza e contributo al sodalizio); la presenza di scambi sistematici e di un coordinamento finalizzato al controllo del mercato può implicitamente escludere la tesi di comportamenti meramente concorrenziali.
  • La motivazione del tribunale del riesame deve essere strutturata e conforme ai parametri formali (art. 292 e modello art. 546), esplicitando le ragioni per cui gli elementi indiziari, pur non probatori, formano un quadro gravemente indiziario.
  • La semplice prospettazione che gli atti siano riconducibili a logiche imprenditoriali o finalizzate al profitto non è di per sè decisiva per escludere l'associazione: ciò che conta è la natura sistematica della collaborazione e la presenza di regole/gestione comune.
  • Chi propone ricorso in Cassazione contro misure cautelari deve essere consapevole del rischio di inammissibilità e della possibile condanna alle spese e all'ammenda qualora il ricorso sia ritenuto manifestamente infondato.

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