Sentenza n. 547/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Ancona in data 15.1.2026, prot. 34/26, con il quale l’istanza di accesso alla documentazione del procedimento disciplinare svoltosi a carico dell’avv. -OMISSIS-, presentata dal dott. -OMISSIS- in data 11.12.2025, è stata rigettata; - della comunicazione di conferma del diniego opposto dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Ancona in data 30.1.2026 mediante pec inviata al difensore del dott. -OMISSIS-, e dell’eventuale provvedimento di diniego tacito a seguito del compimento del termine di 30 giorni dall’istanza di accesso del 11.12.2025 che si ritenesse formato nonostante la tardiva risposta del Consiglio Distrettuale di Disciplina del 15.1.2026; e per l’ accertamento del diritto del ricorrente dott. -OMISSIS- al rilascio della documentazione richiesta con la sua istanza del 11.12.2025 (oggetto della richiesta era il rilascio di “copia integrale degli atti contenuti nel fascicolo del procedimento” promosso a seguito della sua segnalazione nei confronti dell’avv. -OMISSIS-) e conseguentemente per sentir condannare il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Ancona al rilascio della documentazione anzidetta entro il termine assegnato, salva la nomina di un Commissario ad acta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso integrale agli atti di un procedimento disciplinare forense, seguito da conferma del diniego
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il rilascio di copia integrale degli atti contenuti nel fascicolo del procedimento disciplinare avviato a seguito della sua segnalazione nei confronti di un avvocato. L'istanza di accesso dell'11 dicembre 2025 era stata respinta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Ancona con provvedimento del 15 gennaio 2026 e con successiva comunicazione di conferma del 30 gennaio 2026. Il ricorrente ha impugnato tali dinieghi, prospettando anche la formazione di un eventuale diniego tacito, e ha chiesto l'accertamento del diritto di accesso e la condanna dell'amministrazione all'esibizione della documentazione, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Nel corso del giudizio la documentazione richiesta è stata esibita, su iniziativa del controinteressato. Il TAR ha ritenuto che tale produzione avesse integralmente soddisfatto la pretesa azionata e ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza pronunciarsi sul merito della legittimità dei dinieghi. Le spese sono state poste a carico del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Ancona e liquidate in 600 euro oltre accessori, poiché una tempestiva ostensione da parte dell'amministrazione avrebbe potuto evitare il ricorso; è stato tuttavia considerato anche l'atteggiamento collaborativo del controinteressato nell'evasione della richiesta.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base processuale per la definizione del giudizio a seguito della soddisfazione della pretesa del ricorrente nelle more del processo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio in materia di accesso, l'amministrazione o il controinteressato consegna integralmente la documentazione richiesta, determinando la piena soddisfazione della pretesa, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere senza necessità di esaminare nel merito la legittimità del diniego impugnato.
- La sopravvenuta soddisfazione della domanda di accesso non impedisce la condanna alle spese dell'amministrazione quando il suo comportamento precedente ha reso necessario il ricorso; la regolazione delle spese può tenere conto anche del contributo collaborativo del controinteressato all'ostensione.
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