Ordinanza n. 435/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli esiti della prova orale concorsuale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Campania deducendo, per quanto emerge dal provvedimento, l'illegittimità dello svolgimento della prova orale in relazione alla tutela della salute e alle condizioni personali del candidato. Ha inoltre contestato l'insufficiente analiticità della verbalizzazione delle operazioni d'esame e sostenuto che la commissione gli avrebbe rivolto una pluralità di domande, rendendo eccessivamente difficile la prova. L'appello cautelare è stato proposto ai sensi dell'art. 62 c.p.a.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Ha ritenuto che non emergessero indici probatori idonei a dimostrare la violazione delle norme sulle procedure concorsuali con riguardo alla salute e alle condizioni personali dell'appellante. Ha inoltre escluso che la mancata verbalizzazione analitica di ogni fase dell'interrogazione fosse, di per sé, idonea a invalidare la valutazione della commissione, esercizio della discrezionalità tecnica dell'organo giudicatore. Quanto alla pluralità delle domande, il Collegio ha osservato che tale modalità, ove dimostrata, sarebbe comunque riconducibile alla funzione propria dell'esame orale, diretto a verificare le competenze e le capacità, anche dialettiche, del candidato. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 500 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR.
Massime di principio
- In sede cautelare, la contestazione dello svolgimento di una prova orale concorsuale richiede indici probatori idonei a dimostrare la violazione delle regole della procedura, comprese quelle poste a tutela della salute e delle condizioni personali del candidato.
- La verbalizzazione non deve necessariamente descrivere analiticamente ogni singola fase dell'interrogazione orale; la mancata analiticità, ove non incida sulla ricostruibilità e sulla legittimità delle operazioni, non è sufficiente a invalidare la valutazione della commissione.
- La valutazione resa dalla commissione nell'esame orale rientra nella discrezionalità tecnica dell'organo giudicatore e non può essere infirmata sulla base di mere contestazioni prive di adeguato riscontro probatorio.
- La sottoposizione del candidato a una pluralità di domande è, in linea generale, riconducibile alla funzione dell'esame orale, volto a verificare competenze e capacità anche dialettiche, e non integra di per sé una illegittimità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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