Cassazione Penale, Ordinanza n. 15641/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che l'omessa menzione della parte civile nel ruolo costituiva un mero errore materiale. Ha quindi disposto la correzione del ruolo relativo all'udienza della 2ª sezione del 29 gennaio 2026, RG 35728/25, ordinando che dopo le parole "Ferrari Angelo" fossero aggiunte le parole "e Vaudo Antonio". È stata inoltre disposta la trasmissione alla cancelleria per le annotazioni di rito.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte civile)
La controversia
La procedura camerale è stata attivata su segnalazione del difensore della parte civile, che ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nel ruolo dell'udienza della 2ª sezione del 29 gennaio 2026, RG 35728/25, relativo a un procedimento nei confronti di un imputato. Nel ruolo era stata omessa l'indicazione del nominativo della parte civile tra i soggetti rispetto ai quali era stata respinta la richiesta di liquidazione delle spese processuali, decisione assunta per la ritenuta genericità delle memorie conclusive e per l'assenza di deduzioni idonee a contrastare o ridurre la pretesa del ricorrente. Il richiedente ha quindi chiesto che venisse emendato il ruolo, inserendo il nominativo omesso dopo quello di altro soggetto già indicato. La questione riguarda esclusivamente la correzione di un errore materiale ai sensi dell'art. 130 c.p.p., senza incidenza sul merito del procedimento principale.
Norme richiamate
Consente la correzione dell'errore materiale quando l'errore non determina nullità e la sua eliminazione non comporta modificazione essenziale dell'atto o del provvedimento.
Massime di principio
- L'errore materiale nel ruolo o in un atto processuale può essere corretto quando sia riconoscibile come mero lapsus e non incida sulla sostanza della decisione o dell'atto.
- La procedura di correzione ex art. 130 c.p.p. è utilizzabile anche per integrare un nominativo omesso nel ruolo, se l'omissione non altera in modo essenziale il contenuto dell'atto.
- La correzione dell'errore materiale non presuppone nullità dell'atto: è sufficiente che l'errore sia non essenziale e la sua rettifica non modifichi il contenuto decisorio.
- Se dal complessivo contenuto dell'atto emerge chiaramente che una parte doveva essere ricompresa tra i destinatari di una determinata statuizione, l'omissione del suo nominativo può essere emendata con semplice correzione formale.
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