Cassazione Penale, Ordinanza n. 05483/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi. Conseguentemente condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la decisione del Tribunale di Padova del 25 marzo 2021 per il delitto di furto aggravato in concorso. Con un unico atto, deducono: a) vizio di motivazione, anche per travisamento della prova; b) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 162-ter c.p.; c) carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che tutte le censure ripropongono questioni già esaminate e correttamente disattese dal giudice di appello, e che in sede di legittimità non sono consentite quando non evidenziano reali vizi logico-giuridici della decisione impugnata.
Norme richiamate
richiamato per il concorso di persone nel reato contestato e confermato in sentenza
base del delitto di furto oggetto di contestazione
circostanza aggravante del furto contestata e ritenuta
ulteriore aggravante contestata
invocato dai ricorrenti per ottenere il riconoscimento della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie; la censura è ritenuta non consentita in cassazione perché già disattesa in appello
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre doglianze già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito, senza evidenziare un effettivo vizio di legittimità della decisione impugnata.
- Il travisamento della prova e il vizio di motivazione non possono essere dedotti in cassazione come mera reiterazione di contestazioni di merito sulla ricostruzione dei fatti, quando la Corte territoriale abbia già offerto una motivazione congrua e specifica.
- La richiesta di riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 162-ter c.p. deve essere sorretta da censure effettivamente pertinenti e non meramente reiterative; in assenza di specifiche ragioni di illegittimità, la doglianza è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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